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Giudizio di legittimità costituzionale

«Lo jus superveniens, quindi, rischia di mortificare gli assetti difensivi, sul piano processuale, e al tempo stesso di incidere sul diritto al risarcimento del danno sul piano sostanziale. In questo senso, va colto il rinvio del principio espresso dall’art. 24 Cost. con l’art. 13 CEDU che, oltre a fondare il diritto a un ricorso effettivo, impone agli Stati l’obbligo di assicurarlo concretamente come strumento di una possibile reazione alle violazioni delle libertà e dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Anche qui la Corte Edu ha precisato, quanto alla estensione del diritto, che esso non è limitato all’ambito giurisdizionale, dovendosi il requisito della effettività della tutela ricavare dagli strumenti di garanzia delle posizioni soggettive complessivamente predisposti dall’ordinamento interno (Corte Edu, Grand Chambre, 4 luglio 2006, n. 59450)».



«La disposizione impugnata rientra, peraltro, nel perimetro della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia della tutela della salute. Come, infatti, più volte affermato da questa Corte, «l’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi» (sentenza n. 62 del 2020, punto 4.3. del Considerato in diritto). Ferma la competenza statale a definire i LEA in maniera uniforme sul territorio nazionale, alle regioni spetta, invero, la competenza a organizzare i rispettivi servizi sanitari con l’obiettivo di garantire la concreta attuazione delle prestazioni sanitarie individuate dallo Stato».



La sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte costituzionale ha inciso in modo significativo sulla disciplina del processo penale in materia di responsabilità sanitaria, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva all’imputato di richiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria quale responsabile civile nei casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). La decisione affronta diversi profili di natura costituzionale e sistematica, ponendo al centro l’adeguamento delle garanzie difensive nel processo penale alle omologhe tutele già operative nel processo civile e la coerenza rispetto ai precedenti giurisprudenziali della Consulta in materia di assicurazioni obbligatorie.



Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata.



La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria – incluse la dirigenza degli IRCCS e la composizione delle commissioni di selezione degli idonei – attiene alla materia di potestà legislativa concorrente «tutela della salute», alla luce della stretta inerenza con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza.



La disciplina della responsabilità amministrativa ricerca un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo […] e può non essere fissato dal legislatore una volta per tutte, ma modulato in funzione del contesto istituzionale, giuridico e storico in cui opera l’agente pubblico.



Il divieto di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) presso strutture sanitarie private accreditate costituisce un «principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti.



La materia «tutela della salute» può consentire alla Regione di prevedere un onere concernente l’installazione di impianti di videosorveglianza […] ma certo non autorizza la Regione a operare una cernita delle fonti rilevanti e a dettare essa stessa le regole concernenti i citati ambiti.



L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere.



La legge statale permette […] non una politica regionale autonoma sulla pandemia… ma la sola disciplina (restrittiva o ampliativa che sia), che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l’adozione di un d.P.C.m., e prima che sia assunto quello successivo. […] Ciò può accadere per mezzo di atti amministrativi, in ragione della loro flessibilità.



L’art. 51, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, avendo introdotto una norma innovativa a efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio …., nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza.



La disposizione regionale sulla determinazione del massimale di assistiti per ciascun medico di assistenza primaria in aree disagiate ha una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti.



La giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, vòlti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata determina e un’imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.



Nell’attesa che la Corte costituzionale si pronunci su una rilevante questione di legittimità rimessale dal Tar Lazio in tema di payback applicato ai dispositivi medici, l’autore svolge alcune riflessioni di carattere sistematico sui sistemi di controllo della spesa pubblica anche attraverso il raffronto con altre misure di prelievo previste a carico degli operatori di settore quali, in particolare, il c.d. fondo 0,75.



Il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) […]; hanno natura “mista”, sanitaria e socio-assistenziale e abbracciano conseguentemente un ambito assistenziale diverso rispetto a quello sanitario-riabilitativo tradizionale.



L’autorizzazione e l’accreditamento presuppongano “indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili” […] Dalla declaratoria di incostituzionalità della norma posta a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado (…), deriva l’illegittimità di tale atto che va, di conseguenza, annullato. Dirimente si appalesa l’insussistenza del requisito della colpa della P.A. […].



La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).



La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.



La modifica della disposizione oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore della disposizione impugnata.



Le carenze motivazionali determinano l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse, per genericità, insufficiente motivazione a fondamento delle censure nonché mancata e/o erronea indicazione dei parametri interposti.



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