IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Chiara Tagliaferri

Decidere da quale specifica patologia si intenda difendere la collettività ricorrendo a questo trattamento è il primo, indispensabile passaggio nell’ambito del percorso che il legislatore compie, assumendosene la responsabilità, verso l’obbligo vaccinale, e garantisce altresì la necessaria conoscibilità del trattamento imposto. Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, nella sede del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislative.



Ha natura intellettuale un appalto relativo alla “ideazione e fornitura di un software personalizzato, attività manutentive, di aiuto e supporto a latere, e di formazione del personale” trattandosi di prestazioni professionali connotate da cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate.



La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. L’art. 120, secondo comma, Cost. legittima l’esercizio del potere sostitutivo, […] con cui l’istituzione statale «è chiamata ad assumersi la “responsabilità” di risolvere nel minor tempo possibile la crisi dissipativa di un determinato ente autonomo […]. Il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell’andamento di questo processo, cosicché si accentua l’esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite.



La tutela della salute implica anche il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari.



La spiccata propensione al falso, nella quale l'indagato era radicato in ragione di suoi personali convincimenti sull'opportunità della somministrazione del vaccino; la insistenza palesata al medico, caratterizzano in chiave negativa il giudizio sulla personalità ed evidenziano il rischio di recidiva nel compimento di attività connesse al proprio ruolo.



Si chiede alla Corte di giustizia dell’UE di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale: “se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – CEDU, l'art. 6 del TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli gli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE, ostino a norme interne (artt. 38, comma 1, lett. f), 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006) che prevedano l’applicazione della sanzione d’incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di servizi, benché il medesimo operatore economico sia stato già destinatario, in relazione alla medesima ed unitaria condotta, di altra sanzione definita a seguito di apposito procedimento attivato ad opera di altra competente Autorità del medesimo Stato membro”.



Le spese processuali del relativo grado di giudizio non possono essere poste a carico dell'imputato, potendo esserlo solo a carico del condannato, quale non è l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione.



Per le ‘farmacie rurali sussidiate’, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile [...], prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo [...] ma il solo «fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA.



L’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per le quali applica sic et simpliciter le determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente discrezionale – da esercitare sulla base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la spesa pubblica – allorquando ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali. Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante attiene alla fisiologia dei rapporti amministrativi.



Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente […]. Si può intervenire con un Trattamento Sanitario Obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni, ovvero l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti e l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra- ospedaliere.



La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nelle Regione soggette ai Piani di rientro dai disavanzi del settore sanità è imposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute per esigenze di programmazione finanziaria, […]. Tale clausola equivale a un impegno della parte privata contraente al rispetto e accettazione dei vincoli di spesa essenziali in una Regione sottoposta al Piano di rientro. Chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.



L’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie. In costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni non ricomprese nei LEA.



Con la norma censurata la Regione siciliana aveva eseguito una operazione che, a fronte della diminuzione delle risorse per i LEA, aveva ampliato la capacità di spesa nel settore non sanitario, cioè ordinario, del bilancio regionale (sul quale, invece, avrebbe dovrebbe gravare l’onere dell’ammortamento del prestito. La disposizione censurata correla quindi a una entrata certamente sanitaria (il Fondo sanitario) una spesa invece estranea a questo ambito.



Lo strumento della c.d. regressione tariffaria è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza costante, per la quale deve ritenersi legittimo il metodo di una remunerazione definibile con esattezza solo a consuntivo e in relazione alla conoscenza dei dati di superamento del budget regionale e perciò il metodo della regressione tariffaria che, pur preventivamente disposta, diventi certa nel suo ammontare definitivo solo successivamente alla erogazione delle prestazioni, senza che ciò sia irragionevole o lesivo delle prerogative imprenditoriali.



La quota sanitaria relativa all'assistenza dei soggetti non autosufficienti è posta a carico della ASL di (originaria) appartenenza, la quale deve pertanto provvedere alle esigenze sanitarie dell'assistito, sia direttamente che mediante convenzioni con strutture accreditate; la collocazione in una di tali strutture non esonera la ASL dall'onere di continuare a farsi carico del costo sanitario dell'assistenza e della vigilanza sull'adeguatezza del trattamento praticato.



Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza […] che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.



Deve evitarsi di ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" della sconsideratezza della condotta (uguagliando la maggiore sconsideratezza al maggiore tasso di rappresentazione e volizione), piuttosto che su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo: ossia attribuire o meno al soggetto attivo un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo o mortale (intesa in senso ampio, ossia comprensiva dell'accettazione dell'eventualità concreta).



Uno specialista deve necessariamente procedere prima di eseguire l'indagine endoscopica sia all'inquadramento anamnestico e clinico per la corretta esecuzione della indagine, sia alla valutazione dell'adeguatezza dell'esame richiesto rispetto alle patologie sospettate, alla sintomatologia lamentata e agli esiti di eventuali esami che hanno preceduto quello richiesto. […] L’endoscopista non è un mero esecutore, ma mantiene un'autonomia decisionale e può scegliere anche altri esami meno invasivi.



L’Asl, nell’ambito della propria autonomia, ha ritenuto necessario che tutte le organizzazioni di trasporto dei dializzati possedesse un’ambulanza, in quanto i pazienti dializzati sono particolarmente fragili e possono presentare complicanze che necessitano della presenza di operatori che sappiano e possano intervenire. In sostanza, risulta corretto l’operato dell’Amministrazione che, proprio al fine di garantire una maggiore sicurezza nel trasporto di soggetti con patologie che possono presentare criticità, ha richiesto il possesso di un’ambulanza.



La stazione appaltante, laddove decida di introdurre (ndr: in merito alle formule per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica) l’uso di correttivi finalizzati a evitare ribassi eccessivi, deve anzitutto dimostrare di conoscere bene il mercato di riferimento, visto che i ribassi eccessivi vanno sicuramente combattuti tanto negli appalti di lavori pubblici quanto negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (perché in questi casi un ribasso eccessivo di solito apre la strada a lavori eseguiti con materiali più scadenti o a servizi erogati “al risparmio”, ossia tagliando le lavorative effettivamente erogate).



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