IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Continuità assistenziale

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel documento in evidenza, esamina la proposta di programma della Commissione XII della Camera sulla situazione della medicina dell’Emergenza Urgenza e dei Pronto soccorso in Italia, evidenziandone le maggiori criticità, reali e condivisibili. La Conferenza de qua condivide, in particolare, una serie di considerazioni e proposte al fine di a migliorare la condizione del sistema di emergenza-urgenza ospedaliero.



Va accolta l’istanza risarcitoria di danno non patrimoniale, patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta ed immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 L. n. 328/2000.



Il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) […]; hanno natura “mista”, sanitaria e socio-assistenziale e abbracciano conseguentemente un ambito assistenziale diverso rispetto a quello sanitario-riabilitativo tradizionale.



Integra la truffa aggravata la condotta del dirigente medico all’interno di un ospedale, che effettui prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso lo stesso nosocomio e ambulatori privati, così procurando un danno alla A.S.L..



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria e non anche ad ogni altro fine: essi sono inquadrati nel settore privato e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche. […] Non hanno obblighi di rendicontazione e non sono soggetti all’osservanza delle previsioni di diritto pubblico nelle scelte aziendali, ma sono destinatari solo dei vincoli della programmazione pubblica, che si estrinsecano, principalmente, mediante l’assegnazione di finanziamenti agli investimenti e mediante la determinazione dei tetti di spesa. Non permane a carico dello Stato un obbligo di copertura integrale dei maggiori oneri contrattuali, decisi nell’ambito dei rinnovi dei CCNL.



L’iscrizione alla camera di commercio integra, nel quadro normativo del vigente Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 83, commi 1, lett. e) e 3, d.lgs. n. 50/2016), requisito di idoneità professionale. L’individuazione ontologica della tipologia d'azienda può avvenire solo attraverso l'attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio, avuto riguardo all’oggetto sociale attivato.



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, Ordinanza, 16 maggio 2023 n. 13391. L’attività intramoenia, al fine della riduzione delle liste di attesa, non può comportare un volume di attività libero professionale superiore a quella che il dipendente deve assicurare per i compiti istituzionali



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche.



La scelta di conferire alla professione di osteopata la dignità di professione sanitaria è rinvenibile in una norma di rango primario, in funzione dell’interesse pubblico di garantire alla collettività la fruibilità di adeguati livelli di servizi e prestazioni che attengono alla sfera della salute: dunque la scelta di individuare l’osteopatia tra le professioni sanitarie è ascrivibile ad una determinazione del legislatore, compiuta sulla scorta di una valutazione preventiva di fabbisogno delle prestazioni osteopatiche.



La materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. L’impiego di medici specializzandi in attività di supporto alle strutture di emergenza- urgenza è uno dei rimedi organizzativi straordinari, i quali, finalizzati a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, non investono se non di riflesso l’ordinamento civile, e viceversa attengono essenzialmente all’organizzazione sanitaria regionale.



Assegnato all’esame del Senato della Repubblica, alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente il 13 aprile 2023, annuncio nella seduta n. 56 del 13 aprile 2023, il DDL S. 224, in materia di pronto soccorso e assistenza ospedaliera.



Pubblicato dall’Osservatorio presso la Fondazione GIMBE, il Report dedicato al tema della mobilità sanitaria interregionale nell’anno 2020 (edizione marzo 2023).



Il rapporto, pubblicato il giorno 25 maggio 2023, è stato elaborato dalla Corte dei Conti con le informazioni disponibili al 12 maggio 2023 e approvato nell’adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo del 17 maggio 2023,



È stato approvato l’11/05/2023 dal Consiglio dei Ministri il Decreto Semplificazioni 2023, ossia il disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria. Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti utili al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla Riforma 1.9, relativa della pubblica amministrazione.



La quota sanitaria relativa all'assistenza dei soggetti non autosufficienti è posta a carico della ASL di (originaria) appartenenza, la quale deve pertanto provvedere alle esigenze sanitarie dell'assistito, sia direttamente che mediante convenzioni con strutture accreditate; la collocazione in una di tali strutture non esonera la ASL dall'onere di continuare a farsi carico del costo sanitario dell'assistenza e della vigilanza sull'adeguatezza del trattamento praticato.



Il Ministero della Salute ha pubblicato la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, in riferimento ai dati dal 2017 al 2021.



L’Asl, nell’ambito della propria autonomia, ha ritenuto necessario che tutte le organizzazioni di trasporto dei dializzati possedesse un’ambulanza, in quanto i pazienti dializzati sono particolarmente fragili e possono presentare complicanze che necessitano della presenza di operatori che sappiano e possano intervenire. In sostanza, risulta corretto l’operato dell’Amministrazione che, proprio al fine di garantire una maggiore sicurezza nel trasporto di soggetti con patologie che possono presentare criticità, ha richiesto il possesso di un’ambulanza.



Il contributo analizza le ricadute applicative della disciplina recata dal Regolamento UE 2017/679 in materia di protezione dei dati personali, nel contesto regolatorio e operativo dell’assistenza sociosanitaria.



Il contributo illustra le tappe attraverso le quali ha preso forma il nuovo decreto ministeriale, in corso di emanazione, che riforma l’assistenza sanitaria territoriale, spaziando dalle logiche contingenti dell’emergenza sanitaria alle istanze più generali di revisione sistematica e a regime del Sistema sanitario nazionale.



Il contributo analizza le ricadute dell’emergenza pandemica da Covid-19 sul grado di effettiva attuazione del diritto costituzionale alla tutela della salute, soffermando l’attenzione sul bilanciamento fra quest’ultimo e gli altri diritti costituzionalmente protetti e sulle misure che nel dibattito politico e istituzionale vengono accreditate come le più idonee a riformare in modo adeguato il sistema sanitario, quali, in particolare, il potenziamento della sanità digitale e dell’assistenza territoriale.



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