IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Enti e aziende del SSN

L’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per le quali applica sic et simpliciter le determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente discrezionale – da esercitare sulla base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la spesa pubblica – allorquando ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali. Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante attiene alla fisiologia dei rapporti amministrativi.



Il contributo indaga il delicato tema della formazione continua, in cui si compendia il diritto-dovere dei professionisti sanitari all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, al fine di adeguare le conoscenze professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico. Particolare attenzione è riservata al rapporto fra obbligo formativo e responsabilità professionale, nonché ai profili organizzativi del diritto alla formazione attraverso l’analisi del sistema ECM.



La nota analizza i criteri di ubicazione territoriale delle farmacie rurali, evidenziando le ragioni di tutela dell’interesse pubblico, sub specie di adeguata accessibilità al servizio farmaceutico della popolazione residente in zone svantaggiate, che legittimano l’utilizzo in chiave derogatoria del criterio topografico-demografico in luogo di quello fondato sul solo parametro numerico dell’utenza servita da ciascun esercizio.



L’autore prende spunto dal commento alla sentenza 113/2022 della Corte costituzionale per esaminare i rapporti di natura sistematica e di tono costituzionalistico fra i diritti, i valori e le libertà fondamentali coinvolti nella disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture private autorizzate, con particolare riguardo ai vincoli circa l’assunzione del personale a queste ultime imposti dal legislatore regionale quali requisiti ulteriori al cui possesso è subordinato il rilascio dell’accreditamento stesso.



Nel caso in esame, proprio in quanto non sussiste un accordo quadro ex art. 9 ter, comma 5, d. l. 78/2015, l’Azienda ospedaliera ha provveduto attraverso un affidamento diretto “in ampliamento di contratto stipulato” […], che può farsi rientrare nella categoria della c.d. clausola di adesione intesa quale forma di contrattazione ad aggregazione successiva.



La nota prende in esame una recente sentenza del Consiglio di Stato che rappresenta l’occasione per fare il punto sul complesso rapporto esistente fra i provvedimenti che abilitano l’apertura e il trasferimento delle farmacie, o l’ampliamento degli esercizi farmaceutici già attivi in locali annessi, da un lato, e il principio di unicità della farmacia nel contesto attuale, dall’altro, anche alla luce delle nuove competenze proprie della farmacia dei servizi che inducono a riflettere sui nessi tra la natura delle prestazioni erogate e l’applicabilità al settore delle norme sull’esercizio dell’attività amministrativa poste a garanzia dei privati.



Il commento, dedicato all’analisi delle ragioni che hanno indotto il giudice amministrativo a giudicare legittimo il divieto eccezionale di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 16 septies, co. 2, lett. g) L. 215/2021, svolge considerazioni che spaziano dai profili esegetici della normativa al moto pendolare che, a seconda delle epoche storiche, porta il legislatore a privilegiare ora la posizione del creditore ora quella del debitore.



La nota prende in esame l’orientamento giurisprudenziale che, sopperendo ad una lacuna del sistema normativo, raccorda le funzioni della ASL e del Comune sì da rendere operante ed effettivo l’obbligo della P.A. di provvedere sulla richiesta del privato di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria in caso di mancata definizione del fabbisogno regionale.



La nota esamina la diversità di trattamento giuridico riservato, rispettivamente, ai medici convenzionati con il SSN e ai medici dipendenti del SSN, con particolare riguardo alle condizioni cui gli stessi soggiacciono relativamente alla frequenza dei corsi di specializzazione, e sofferma l’attenzione sulla coerenza fra la regolazione differenziata, da un lato, e la peculiarità del rispettivo status professionale, dall’altro.



L’autore trae spunto dalla lettura di una interessante sentenza del Consiglio di Stato per ricostruire, in chiave sistematica, i tre pilastri su cui poggia l’impianto normativo che regola l’attività di localizzazione territoriale delle farmacie: programmazione, competenza e discrezionalità.



Il contributo analizza i contenuti della recente legge delega (L. 53/2021, art. 15) sulla cui base il Governo dovrà adottare i decreti legislativi finalizzati a dare esecuzione ai Regolamenti europei 2017/745 e 746, in materia di dispositivi medici e dispositivi in vitro, armonizzandoli con la normativa nazionale allo stato vigente.



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