IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Enti e aziende del SSN

ANAC, nella delibera in evidenza, ribadisce che la proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento che assicura una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.



Convertito in legge n. 170/2023 il decreto-legge n. 132/2023 che predispone deroghe di termini in materia di diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, prevedendo una specifica disciplina per il personale docente; di versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al SSN e di normativa vigente, relativamente al Sistema sanitario della Regione Calabria. La legge è in vigore dal 29 novembre 2023.



La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel documento in evidenza, esamina la proposta di programma della Commissione XII della Camera sulla situazione della medicina dell’Emergenza Urgenza e dei Pronto soccorso in Italia, evidenziandone le maggiori criticità, reali e condivisibili. La Conferenza de qua condivide, in particolare, una serie di considerazioni e proposte al fine di a migliorare la condizione del sistema di emergenza-urgenza ospedaliero.



Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, ha deciso su una controversia dai tratti fattuali e giuridici del tutto peculiari, riguardante le conseguenze di un legato disposto a favore di un medico dirigente presso un’azienda sanitaria, «al solo scopo di ringraziarlo per la prestazione resa» alla paziente testatrice. Trattenere il legato viola, secondo il giudice, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.



Va accolta l’istanza risarcitoria di danno non patrimoniale, patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta ed immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 L. n. 328/2000.



Il conferimento ai professori universitari – anche straordinari – dell’incarico di direzione di una UOC in un’azienda ospedaliero-universitaria non necessita di alcuna procedura di selezione mediante colloquio e di analisi comparativa di curricula, titoli professionali, volumi di attività svolta e aderenza al profilo ricercato.



La convenzione della ASL con il Centro per la medicina iperbarica del Verbano attribuisce alla struttura privata ("nella persona del legale rappresentante") l'esercizio di una funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico, consistente nell'erogare ai pazienti prestazioni sanitarie in convenzione, di modo che l'ente convenzionato partecipa allo svolgimento di una attività dell'amministrazione pubblica. Da ciò consegue che sia le relazioni tecniche, sia le cartelle cliniche sono senza dubbio atti pubblici.



L’accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta […] è funzionale a un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione.



Le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle USL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario ex art. 133 comma 1), lett. c) del CPA qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie, ovvero le sanzioni amministrative irrogate.



I direttori generali (delle Aziende Sanitarie) devono essere considerati “funzionari neutrali” poiché non sono nominati in base a criteri “puramente fiduciari”, essendo l’affidamento dell’incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e non richiedendosi agli stessi “la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la carica politica”, ma la “corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore”.



La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale" senza che le Aziende sanitarie possano "unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata".



Integra la truffa aggravata la condotta del dirigente medico all’interno di un ospedale, che effettui prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso lo stesso nosocomio e ambulatori privati, così procurando un danno alla A.S.L..



Individuati i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico (FSE); i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che lo implementano; le garanzie e le misure di sicurezza nel rispetto dei diritti dell'assistito.



Si segnala una interessante sentenza della Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale un Commissario Straordinario di una Azienda Sanitaria è stato condannato al pagamento di una ingente somma per danno erariale.



La scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente comportare il mancato rimborso di tutte la spese mediche sostenute. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza in evidenza, n. 29308-2023



Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, art. 5, comma 4, consente lo svolgimento dell'attività libero professionale nella disciplina di appartenenza (cioè in quella rispetto alla quale il personale sta prestando la propria attività nella struttura pubblica) senza prevedere alcuna condizione, mentre subordina lo svolgimento dell'attività libero professionale in una disciplina equipollente a quella di appartenenza alla condizione che il medico sia in possesso della specializzazione relativa alla disciplina equipollente o abbia un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina equipollente risulta dunque del tutto coerente con la natura dell'istituto e con le sue finalità.



Non può predicarsi l'esistenza di un errore materiale di cifra rilevabile ictu oculi -…- in quanto nello specifico l'importo posto a sostegno del preteso indebito è derivato da un complesso procedimento di riallineamento delle banche dati aziendali, […]. L'errore … attiene in questo caso … alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, ossia l'afferenza o meno di alcuni assistiti presso i rispettivi medici, al fine della corretta determinazione della quota capitaria, con riferimento ai presupposti legislativi e convenzionali. […] Non è nella disponibilità dei medici il ‘flussò degli assistiti, bensì dell’Azienda.



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria e non anche ad ogni altro fine: essi sono inquadrati nel settore privato e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche. […] Non hanno obblighi di rendicontazione e non sono soggetti all’osservanza delle previsioni di diritto pubblico nelle scelte aziendali, ma sono destinatari solo dei vincoli della programmazione pubblica, che si estrinsecano, principalmente, mediante l’assegnazione di finanziamenti agli investimenti e mediante la determinazione dei tetti di spesa. Non permane a carico dello Stato un obbligo di copertura integrale dei maggiori oneri contrattuali, decisi nell’ambito dei rinnovi dei CCNL.



La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).



L’iscrizione alla camera di commercio integra, nel quadro normativo del vigente Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 83, commi 1, lett. e) e 3, d.lgs. n. 50/2016), requisito di idoneità professionale. L’individuazione ontologica della tipologia d'azienda può avvenire solo attraverso l'attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio, avuto riguardo all’oggetto sociale attivato.



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