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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con tre articolati provvedimenti correttivi e sanzionatori, numeri 415, 416 e 417 del 15 dicembre 2022, di recente pubblicazione, ha istruito e deciso tre differenti procedure a carico di tre Strutture Sanitarie Pubbliche del Friuli Venezia Giulia, relative all’uso di algoritmi ai fini della classificazione degli assistiti in relazione al rischio di avere o meno complicazioni in caso di infezione da Covid-19.



Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha chiarito le condizioni di accesso al dossier sanitario, al tempo del Covid-19.



Il contributo esamina in chiave critica l’impatto della decisione della Corte Suprema USA nel caso Dobbs che, superando l’orientamento precedente, ha escluso che il diritto all’aborto sia un diritto riconosciuto dalla Costituzione americana.



Con Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione Lazio del 15 settembre 2022, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lazio per non avere aggiornato i dati della piattaforma utilizzata dalle Asl per la generazione degli inviti agli screening oncologici.



Il contributo analizza le ricadute applicative della disciplina recata dal Regolamento UE 2017/679 in materia di protezione dei dati personali, nel contesto regolatorio e operativo dell’assistenza sociosanitaria.



La disciplina del green pass va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), [che individua] ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, poiché non vi può essere in definitiva alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale; unica competente sia a normare, la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione ammnistrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo.



Il contributo affronta le problematiche sollevate dall’uso dei dati personali per finalità commerciali, soffermando in particolare l’attenzione sul valore, economico e sociale, dei Big Data e sull’istituto della profilazione dell’utente del web, ponendosi infine nella prospettiva delle ricadute sistematiche nel settore della produzione e commercializzazione dei farmaci.



Il contributo analizza, in una prospettiva originale di analisi, i rapporti fra la protezione dei dati personali attinenti alla salute, la disciplina del loro trasferimento e il sistema delle cure transfrontaliere, allo scopo di verificare se e in che misura l’auspicata attuazione di una E- Health europea possa essere in grado di coniugare efficacemente una tutela effettiva della salute delle persone sul territorio dell’Unione Europea con il rispetto della dignità degli utenti, dei loro diritti e libertà fondamentali, a partire dalla garanzia di protezione dei dati sensibili.



Il contributo esamina le problematiche giuridiche poste dalla diffusione degli strumenti digitali di erogazione dei servizi sanitari, soffermandosi in particolare sull’impatto prodotto sui diritti individuali dall’uso della telemedicina e delle app volte al tracciamento dei soggetti contagiati dal Covid-19.



Il medico di medicina generale che certifica il pericolo di un paziente, che svolge la professione sanitaria, a ricevere la somministrazione del vaccino anti covid-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato. Il tampone ha una finalità prevalentemente diagnostica, per accertare l’avvenuta infezione da Sars- CoV-2; mentre il vaccino persegue una funzione anche preventiva, per impedire l’infezione e comunque l’evoluzione patologica della stessa.



Il contributo illustra le più recenti novità legislative in materia di condizioni di liceità dei trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione di un compito di pubblico interesse, evidenziandone l’impatto sul rapporto, sempre complesso e storicamente mutevole, fra circolazione e trasparenza delle informazioni, da un lato, e riservatezza delle stesse, dall’altro.



Il diritto di difesa invocato dalla ricorrente –in guisa giustificativa dell’accesso e, dunque, eccettuativa alla regola generale della non ostensibilità di detti documenti per ragioni di riservatezza del terzo controinteressato- è egualmente esplicabile nell’ambito del giudizio civile da parte della ricorrente, in altro modo: non è rinvenibile, in altre parole, né è stato adeguatamente allegato e comprovato dalla ricorrente, la assoluta indispensabilità dei documenti sanitari richiesti rispetto all’oggetto del giudizio, che ben potrà essere proseguito ed istruito senza che dalla mancata esibizione degli atti ex lege 241/90 rivengano danni irreversibili alla sfera giuridica della ricorrente.



Il “green pass” è una misura concordata e definita a livello europeo e dunque non eludibile [...], per preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale. Il depotenziamento [...] del cd. Green pass determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell’attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute.



Le violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il “certificato verde” sono contraddette dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy e dal dato puramente tecnico. Il “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza sul diritto individuale alla salute, quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi, del docente.



Il contributo analizza le problematiche giuspubblicistiche legate all’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario avendo particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali e, in particolare, alla protezione dei dati personali.



Il contributo analizza i contenuti della recente legge delega (L. 53/2021, art. 15) sulla cui base il Governo dovrà adottare i decreti legislativi finalizzati a dare esecuzione ai Regolamenti europei 2017/745 e 746, in materia di dispositivi medici e dispositivi in vitro, armonizzandoli con la normativa nazionale allo stato vigente.



The paper analyzes the main applications of new technologies to the healthcare sector, asking whether the consequential effect is the increase in efficiency and effectiveness of the services or, rather, the reduction in the level of protection of the fundamental rights and freedoms of the citizen as patient and recipient of such artificial intelligence tools.



È illegittima la delibera con la quale l’ANAC, nel modificare le proprie Linee Guida in materia, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale 23 Gennaio 2019, n. 20, ha esteso l’ambito applicativo soggettivo dell’art. 14, comma 1-bis, D.lgs. 33/2013 ai dirigenti titolari di struttura complessa del SSN.



Il contributo analizza le interrelazioni fra il Regolamento UE 2017/679 in materia di protezione dei dati personali, da un lato, e i Regolamenti UE 2017/745 e 2017/746 recanti la nuova disciplina in tema, rispettivamente, di dispositivi medici e di dispositivi in vitro, dall’altro.



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