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Dirigenza pubblica

«Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale (sezione terza) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.3, 32, 97, la questione di legittimità costituzionale dell’art.15, comma 7 -bis, lett.b) del d.lgs n.502 del 1992 nella parte in cui non prevede la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di struttura complessa nel settore sanitario».



Così ricostruita la tipologia del rapporto ed involgendo la prestazione cui è tenuto il direttore generale una attività di opera intellettuale (art.2230 cod.civ.), l’inadempimento non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira l’altro contraente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall’art.1176, secondo comma, cod.civ, da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.



In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'interno di organizzazioni aziendali complesse e articolate in più unità produttive, la qualifica di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 può essere attribuita non solo al soggetto posto al vertice dell'intera organizzazione (datore di lavoro "apicale"), ma anche ai soggetti preposti alla direzione delle singole unità produttive. Affinché ciò avvenga, è necessario che tali unità siano dotate di effettiva autonomia finanziaria e tecnico-funzionale e che i soggetti che le dirigono esercitino pieni poteri decisionali e di spesa. In tale configurazione, questi ultimi assumono la posizione di datori di lavoro "sottordinati" a titolo originario (ex lege) per l'ambito di competenza della propria unità, diventando i destinatari diretti degli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 del medesimo decreto, quali la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7- bis dell’art.15 del d.lgs 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dall’art.20 della legge 5 agosto 2002, n.118, l’incarico di direzione di struttura complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art.63 del d.lgs 30 marzo 2001, n.165.



L’espletamento di attività di sostanziale extramoenia da parte di un dirigente medico in regime di esclusività, non consente la fruizione dell’indennità di esclusiva, la cui eventuale erogazione, per errore o per doloso (come nel caso di specie) occultamento al datore di lavoro dell’esercizio di tale attività, comporta la refusione di quanto indebitamente percepito dal medico.



A seguito della novella del 2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente “e deve dare luogo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta dell’Amministrazione, la quale non può che individuare il direttore generale nel “ candidato che ha conseguito il miglior punteggio”, conseguendone dunque un carattere tendenzialmente concorsuale della procedura e l’attrazione alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art.63, co 4, d.lgs n.165 del 2001 ( cfr. Cons. St. sez. III, 30 aprile 2025, n.3684, che richiama le proprie precedenti decisioni n.8344 del 18 ottobre 2024 e n.578 del 24 gennaio 2025).



Alla luce della previsione speciale di cui all’art.15-ter, D.lgs n.502/92, sia alla luce della previsione generale in tema di pubblico impiego di cui all’art 19, D.lgs n.165/2011, l’incarico di dirigente di struttura complessa deve venirsi a fondare su una procedura comparativa che rispetti anche le clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c ed i cui esiti vengano a basarsi su una motivazione che non si esaurisca in formule generiche e prive di riferimenti specifici alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati- evidentemente del tutto incompatibili con una concreta osservanza della clausola generale di buona fede quale limite all’esercizio dei poteri e facoltà discrezionali- ma esponga in modo adeguato i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.



Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato lo scorso 13 marzo 2025 un disegno di legge che introduce importanti novità nel sistema di accesso e nello sviluppo della carriera dirigenziale all’interno della Pubblica Amministrazione (PA).
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]



“la determinazione con cui il direttore generale di una Azienda Sanitaria, per affidare l'incarico di dirigente di struttura complessa (ma il ragionamento può essere esteso anche a quello inerente una struttura semplice per le ragioni di seguito indicate) indìce una selezione interna, si compendia in un atto adottato in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, trattandosi di scelta essenzialmente fiduciaria di un professionista in base ad un elenco di soggetti ritenuti idonei, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”.



“gli atti di macro organizzazione delle aziende sanitarie hanno natura privatistica, in ragione della chiara qualificazione contenuta nel D.lgs. n. 502 del 1992, art. 3 secondo cui "in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali"; ciò “esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad essi”.



Con il parere anticorruzione del 30.01.2025, relativo al Fascicolo ANAC n. 269/2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’istituto della rotazione straordinaria - previsto dagli artt. 16 e 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 - nei confronti di un dipendente tecnico comunale rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 476 (falsità materiale in atti pubblici) e 649 bis (truffa per il conseguimento di ergoazioni pubbliche) del codice penale.



Il dirigente medico... non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici.



La delibera dell’ANAC n. 24 del 22.01.2025 è stata adottata dall’Autorità all’esito di un procedimento concernente l’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decreto legislativo n. 39/2013.



È nulla la clausola del contratto concluso fra il Direttore sanitario e l’azienda sanitaria la quale preveda lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di nuovo Direttore generale; in tale evenienza, il detto Direttore sanitario ha diritto all’integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l’art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l’art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.



La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria – incluse la dirigenza degli IRCCS e la composizione delle commissioni di selezione degli idonei – attiene alla materia di potestà legislativa concorrente «tutela della salute», alla luce della stretta inerenza con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza.



Il divieto di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) presso strutture sanitarie private accreditate costituisce un «principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti.



Il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe”, è legge vigente dal 29 febbraio 2024, dopo il passaggio anche al Senato della Repubblica. Difatti, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2024, di conversione del summenzionato decreto-legge con modificazioni, investe alcuni importanti, aspetti anche del comparto sanitario pubblico.



La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel documento in evidenza, esamina la proposta di programma della Commissione XII della Camera sulla situazione della medicina dell’Emergenza Urgenza e dei Pronto soccorso in Italia, evidenziandone le maggiori criticità, reali e condivisibili. La Conferenza de qua condivide, in particolare, una serie di considerazioni e proposte al fine di a migliorare la condizione del sistema di emergenza-urgenza ospedaliero.



La convenzione della ASL con il Centro per la medicina iperbarica del Verbano attribuisce alla struttura privata ("nella persona del legale rappresentante") l'esercizio di una funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico, consistente nell'erogare ai pazienti prestazioni sanitarie in convenzione, di modo che l'ente convenzionato partecipa allo svolgimento di una attività dell'amministrazione pubblica. Da ciò consegue che sia le relazioni tecniche, sia le cartelle cliniche sono senza dubbio atti pubblici.



I direttori generali (delle Aziende Sanitarie) devono essere considerati “funzionari neutrali” poiché non sono nominati in base a criteri “puramente fiduciari”, essendo l’affidamento dell’incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e non richiedendosi agli stessi “la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la carica politica”, ma la “corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore”.



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