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Dirigenza pubblica

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel documento in evidenza, esamina la proposta di programma della Commissione XII della Camera sulla situazione della medicina dell’Emergenza Urgenza e dei Pronto soccorso in Italia, evidenziandone le maggiori criticità, reali e condivisibili. La Conferenza de qua condivide, in particolare, una serie di considerazioni e proposte al fine di a migliorare la condizione del sistema di emergenza-urgenza ospedaliero.



La convenzione della ASL con il Centro per la medicina iperbarica del Verbano attribuisce alla struttura privata ("nella persona del legale rappresentante") l'esercizio di una funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico, consistente nell'erogare ai pazienti prestazioni sanitarie in convenzione, di modo che l'ente convenzionato partecipa allo svolgimento di una attività dell'amministrazione pubblica. Da ciò consegue che sia le relazioni tecniche, sia le cartelle cliniche sono senza dubbio atti pubblici.



I direttori generali (delle Aziende Sanitarie) devono essere considerati “funzionari neutrali” poiché non sono nominati in base a criteri “puramente fiduciari”, essendo l’affidamento dell’incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e non richiedendosi agli stessi “la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la carica politica”, ma la “corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore”.



La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale" senza che le Aziende sanitarie possano "unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata".



Integra la truffa aggravata la condotta del dirigente medico all’interno di un ospedale, che effettui prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso lo stesso nosocomio e ambulatori privati, così procurando un danno alla A.S.L..



Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, art. 5, comma 4, consente lo svolgimento dell'attività libero professionale nella disciplina di appartenenza (cioè in quella rispetto alla quale il personale sta prestando la propria attività nella struttura pubblica) senza prevedere alcuna condizione, mentre subordina lo svolgimento dell'attività libero professionale in una disciplina equipollente a quella di appartenenza alla condizione che il medico sia in possesso della specializzazione relativa alla disciplina equipollente o abbia un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina equipollente risulta dunque del tutto coerente con la natura dell'istituto e con le sue finalità.



La materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. L’impiego di medici specializzandi in attività di supporto alle strutture di emergenza- urgenza è uno dei rimedi organizzativi straordinari, i quali, finalizzati a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, non investono se non di riflesso l’ordinamento civile, e viceversa attengono essenzialmente all’organizzazione sanitaria regionale.



Si segnala all’attenzione dei lettori la sentenza resa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 27 marzo 2023 n. 8663, decisa sul caso di un dipendente di una Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) con la qualifica di dirigente medico, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del CCNL. Dirigenza medica.



ATTO CAMERA 1151, "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2023 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 giugno 2023.



La selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttosto secondo uno schema, che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale, né l'individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell'Azienda, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.



All’esito del convegno del 24 maggio 2023, sul sito istituzionale dell’AGENAS è stato pubblicato il materiale di presentazione del Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle Aziende Ospedaliere (Comunicato stampa; Slide presentate e Approfondimento Regione Campania).



Il contributo indaga il delicato tema della formazione continua, in cui si compendia il diritto-dovere dei professionisti sanitari all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, al fine di adeguare le conoscenze professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico. Particolare attenzione è riservata al rapporto fra obbligo formativo e responsabilità professionale, nonché ai profili organizzativi del diritto alla formazione attraverso l’analisi del sistema ECM.



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, 244 del 18-10-2022 il Decreto del Ministero della Salute datato 27 settembre 2022, che ha modificato il decreto 30 gennaio 1998 recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e al decreto 31 gennaio 1998 recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale».



Il 27 agosto scorso è entrata in vigore la legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, meglio nota come “DDL Concorrenza” che, con l’articolo 20, rubricato “Selezione dirigenza sanitaria” ha sostituito il comma 7 bis dell’articolo 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (già revisionato nel 2012 dalla c.d. Legge Balduzzi), ridisegnando integralmente la disciplina per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura complessa. In sintesi, di seguito, le novità:



La nota esamina la diversità di trattamento giuridico riservato, rispettivamente, ai medici convenzionati con il SSN e ai medici dipendenti del SSN, con particolare riguardo alle condizioni cui gli stessi soggiacciono relativamente alla frequenza dei corsi di specializzazione, e sofferma l’attenzione sulla coerenza fra la regolazione differenziata, da un lato, e la peculiarità del rispettivo status professionale, dall’altro.



La nota analizza una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito e sviluppato ulteriormente i principi fondanti il rapporto di lavoro dei medici docenti universitari, soffermandosi in particolare su tre aspetti: 1) l’autonomia fra il rapporto di impiego con l’università e il rapporto di servizio con l'azienda ospedaliero-universitaria; 2) la natura del potere di sospensione dei dipendenti conferito dalla legge al direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria; 3) i rapporti fra procedimento penale e sospensione cautelare dal servizio del medico per ragioni disciplinari.



La nota analizza una recente pronuncia del Consiglio di Stato che fissa importanti principi con riguardo all’ampiezza e al contenuto dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti regionali di nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere, soffermandosi sulle peculiarità della relativa procedura e sul rapporto con le disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo in tema di motivazione per relationem.



È illegittima la delibera con la quale l’ANAC, nel modificare le proprie Linee Guida in materia, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale 23 Gennaio 2019, n. 20, ha esteso l’ambito applicativo soggettivo dell’art. 14, comma 1-bis, D.lgs. 33/2013 ai dirigenti titolari di struttura complessa del SSN.



Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) – con le relative sanzioni – dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, ratione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013).



La nomina del Direttore generale è atto di alta amministrazione, frutto di sostanziale intuitus personae, per quanto all’esito di rigorosa procedura idoneativa, ed è soggetta alla cognizione del giudice amministrativo quale manifestazione di potere discrezionale in ordine alla scelta dell’organo di vertice dell’amministrazione sanitaria da parte del Presidente della Giunta Regionale.



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