IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Responsabilità medica

«In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il nipote infante (nel caso di specie di dieci mesi) non ha diritto al risarcimento iure proprio per la morte del nonno, quando difetti un rapporto affettivo concreto e attuale, non essendo risarcibile il mero pregiudizio futuro solo eventuale, consistente nella perdita di un legame che avrebbe potuto instaurarsi in futuro. Il danno parentale postula, infatti, la prova dell’effettività e consistenza della relazione, nonché della capacità del soggetto di trarre dall’ illecita interruzione del rapporto le utilità affettive e solidaristiche che esso offre».



«In tema di responsabilità sanitaria, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 per l'instaurazione del giudizio di merito (decorrente dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP) non integra una seconda ed ulteriore condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, bensì un termine funzionale esclusivamente a preservare la continuità degli effetti sostanziali e processuali retroattivamente ricollegabili alla domanda introdotta con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. Ne consegue che il deposito del ricorso introduttivo del merito oltre la scadenza del termine di novanta giorni non determina l'improcedibilità dell'azione né impedisce una decisione sul merito della controversia, comportando unicamente la produzione ex novo dei predetti effetti. In ogni caso, l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità alternativa prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, è di per sé idoneo a soddisfare la condizione di accesso alla giurisdizione e a precludere ogni declaratoria di improcedibilità»



«In tema di responsabilità sanitaria da infezione nosocomiale, una volta che il paziente (o i suoi congiunti) abbia provato il nesso causale tra l'aggravamento della patologia o il decesso e la condotta della struttura (anche tramite accertamento CTU che collochi l'origine dell'infezione in ambiente ospedaliero), incombe sulla struttura l'onere di dimostrare, in modo positivo e puntuale, di aver adottato tutte le misure di prevenzione prescritte dalle normative vigenti e dalle leges artis, nonché di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico. Non è sufficiente il mero richiamo a certificazioni generiche (es. sanificazione del posto letto o rispetto di standard ISO), ma occorre la dimostrazione concreta dei protocolli utilizzati e delle procedure effettivamente eseguite (disinfezione, sterilizzazione, gestione biancheria e rifiuti, sistemi di sorveglianza, profilassi, ecc.).»



«In tema di responsabilità sanitaria, l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare nell'ambito dell'accertamento dell'esistenza o meno di un valido nesso causale tra l'operato sanitario e il paziente danneggiato, in forza del principio della vicinanza della prova; tale rilevanza presuntiva opera tuttavia entro i soli limiti in cui la lacuna documentale abbia reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico e il sanitario abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.»



.... in caso di infezioni nosocomiali, alla struttura sanitaria spetterà provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso concreto. Quanto ai criteri applicabili ai fini dell’affermazione della responsabilità della struttura – che, come specificato dalla Corte, non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva - rilevano: il criterio temporale, cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale; il criterio topografico, ovverosia l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della “probabilità prevalente”; nonché il criterio clinico, finalizzato a verificare quali misure di prevenzione era necessario adottare, in ragione della specificità dell’infezione.



In tema di responsabilità sanitaria, l'art. 9 della L. 8 marzo 2017, n. 24 costituisce disciplina speciale del rapporto interno tra struttura sanitaria (pubblica o privata) ed esercente la professione sanitaria ogniqualvolta la prestazione sia resa mediante l'organizzazione della struttura (sale operatorie, apparecchiature, personale, logistica), sicché il sanitario, anche se libero professionista e contrattualmente obbligato direttamente verso il paziente solvente, opera quale ausiliario ex art. 1228 c.c.; ne consegue che l'azione di rivalsa o di regresso della struttura è ammessa esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave del sanitario, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità di quest'ultimo verso il paziente.



In materia di responsabilità sanitaria, una volta accertato — anche in via presuntiva, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti quali la sequenza temporale tra intervento ed evento lesivo — il nesso causale tra condotta del sanitario e danno patito dal paziente, grava sul medico e sulla struttura la prova dell'esatto adempimento ovvero della causa non imputabile dell'evento ai sensi dell'art. 1218 c.c.; nei fatti anteriori alla l. n. 24/2017, il medico risponde direttamente nei confronti del paziente in forza del contatto sociale qualificato e, unitamente alla struttura, è condannato in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c., salvo il diritto di regresso nella fase interna; ove il nesso causale sia stato definitivamente accertato nella precedente sede di legittimità e tale accertamento sia stato recepito dal giudice del rinvio, il ricorrente che intenda tornare a discuterne è tenuto a produrre specifica documentazione processuale dalla quale risulti la mancata formazione di un giudicato sul punto, non potendo limitarsi a riproporre la questione come se fosse ancora aperta.



«La mancata osservanza del requisito della necessaria "collegialità qualificata" della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa; una nullità conseguente alla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendo considerarsi quella disposta dall'art. 15, co. 1, della legge n. 24 del 2017 (cfr. ancora Cass. n. 15594/2025, cit.) e, come tale, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo».



«la nuova definizione di “colpa grave” introdotta dalla L. 7 gennaio 2026 n.1, che ha novellato l’art. 1, L. 14 gennaio 1994 n. 20 [...] è limitata all’attività “provvedimentale” della Pubblica Amministrazione .... e non [riguarda] le condotte materiali. L’opposto approccio interpretativo comporterebbe, quale inevitabile conseguenza, l’improponibilità di gran parte delle azioni esercitabili dalla Corte dei conti in caso di “comportamenti” dannosi, e in particolare, per quanto interessa in questa sede, la cancellazione pressoché integrale delle azioni di rivalsa esperibili a seguito di colpa medica (essendo le fattispecie dolose del tutto residuali e di rarissima configurabilità)».



La legge riforma le funzioni della Corte dei Conti e la disciplina della responsabilità amministrativa/erariale.
È composta da sei articoli che intervengono su molteplici aspetti della disciplina della responsabilità amministrativa e delle funzioni della Corte dei conti.

[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]



L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico rappresenta uno dei temi più complessi e articolati nell’ambito della responsabilità sanitaria, collocandosi al crocevia tra responsabilità civile, responsabilità amministrativa e organizzazione del servizio sanitario. L’istituto assume particolare rilevanza nel sistema delineato dal legislatore con la Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli‑Bianco, la quale ha profondamente modificato la disciplina della responsabilità sanitaria, incidendo direttamente anche sui rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista sanitario.

[a cura di Giacomo Testa, Avvocato del Foro di Roma]



La sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte costituzionale ha inciso in modo significativo sulla disciplina del processo penale in materia di responsabilità sanitaria, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva all’imputato di richiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria quale responsabile civile nei casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). La decisione affronta diversi profili di natura costituzionale e sistematica, ponendo al centro l’adeguamento delle garanzie difensive nel processo penale alle omologhe tutele già operative nel processo civile e la coerenza rispetto ai precedenti giurisprudenziali della Consulta in materia di assicurazioni obbligatorie.



In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso "informato" al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. Il modulo ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente - la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a chi lo sottoscrive - ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria.



È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2026, la legge 07 gennaio 2026, n. 1, che introduce una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 relativa alla giurisdizione e alle funzioni di controllo della Corte dei Conti, al Codice della giustizia contabile, nonché ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, conferendo altresì una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa. 
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]


La Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/2025 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui impedisce al medico imputato di citare nel processo penale l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per le coperture obbligatorie previste dall’art. 10 della legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco).
[a cura di Giacomo Testa, Avvocato del Foro di Roma]



Un emendamento alla legge di bilancio 2026, a firma della senatrice Micaela Biancofiore, propone di trasferire la responsabilità civile in via principale dalla struttura sanitaria — pubblica o privata — al singolo medico che presta la cura. 
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]



In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico (nella specie, protesi d'anca e riduzione di frattura al femore), l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, e ciò tanto sotto il profilo della estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, anche sotto il profilo dello specifico nomen morbi già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso... [segue]



L'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria", è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico - ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l'ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice del merito - rimane l'obbligo per quest'ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall'art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l'affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima";
"Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all'art. 15 legge n. 24 dell'8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile



L’applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui - può incidentalmente notarsi - non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011).



Il disposto dell’art. 15 della legge n. 24/2017 “Gelli-Bianco” non è applicabile al giudizio amministrativo-contabile, essendo espressamente circoscritto ai procedimenti civili e ai procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria.



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