IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Responsabilità medica

Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, ha deciso su una controversia dai tratti fattuali e giuridici del tutto peculiari, riguardante le conseguenze di un legato disposto a favore di un medico dirigente presso un’azienda sanitaria, «al solo scopo di ringraziarlo per la prestazione resa» alla paziente testatrice. Trattenere il legato viola, secondo il giudice, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.



La convenzione della ASL con il Centro per la medicina iperbarica del Verbano attribuisce alla struttura privata ("nella persona del legale rappresentante") l'esercizio di una funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico, consistente nell'erogare ai pazienti prestazioni sanitarie in convenzione, di modo che l'ente convenzionato partecipa allo svolgimento di una attività dell'amministrazione pubblica. Da ciò consegue che sia le relazioni tecniche, sia le cartelle cliniche sono senza dubbio atti pubblici.



È responsabile del reato di cui agli artt. 110-348 c.p. chi, essendo medico gastroenterologo, esercita abusivamente, in concorso con l'infermiere professionista, la professione di medico anestesista nel corso della esecuzione di un esame endoscopico in cui somministrava farmaci sedativi per i quali era prescritto il ricovero ospedaliero e la presenza di un anestesista-rianimatore.



L'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio. Il medico componente della equipe, che non condivide le scelte adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso.



CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, Ordinanza 13 giugno 2023 n. 16900. Con l’ordinanza del 13 giugno 2023, n. 16900, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha delineato gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria, al fine di vincere la presunzione di contrazione d’infezioni nosocomiali in ambito ospedaliero.



In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza.



In relazione alle apparecchiature ed all'energia per l'uso indebito di sala operatoria, […] costituisce ius receptum il principio secondo il quale non integra il reato di peculato l'utilizzazione di beni appartenenti alla pubblica amministrazione quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.



Si segnala il contributo della Dott.ssa Tiziana Frittelli, Presidente di Federsanità e del Dott. Alberto Fiore, Coordinamento Direttori Amministrativi Federsanità, sull'art. 13 della Legge 24/2017.



Risponde di omicidio colposo per imperizia nell'accertamento della malattia e per negligenza nella omissione delle indagini necessarie il medico che, in presenza di una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga fermo alla diagnosi inziale, nonostante la sussistenza di indicatori tali da inficiare tale diagnosi, e non svolga i necessari accertamenti. Si tratta di assunto valido in linea generale e tanto più con riferimento alla attività sanitaria propria del medico di Pronto Soccorso.



La limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3, comma 1, opera, in caso di condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia […] Tuttavia, è sempre necessario […] che siano state rispettate le linee guida o le regole di comportamento accreditate nella comunità scientifica.



La riforma del reato di abuso d’ufficio, previsto e punito dall’art. 323 c.p., è in discussione in Parlamento e all’esame della commissione dal 29/03/2023.



Il medico strutturato deve personalmente verificare la regolarità e la correttezza delle annotazioni al fine di stabilirne la conformità col proprio operato e con le direttive impartite. Solo ad esito di una simile verifica l’atto può essere ritenuto completo dal punto di vista del suo rilievo pubblicistico e solo a partire da tale fase ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di falso materiale di cui al co. 2 dell’art. 476, c.p.



Non si configura la responsabilità penale per il reato di omicidio colposo del medico anestetista che nell’intubare il paziente si sia attenuto alle linee-guida ed abbia congruamente valutato il rischio anestesiologico. Allo stesso modo non risponde di omicidio colposo il chirurgo che, prospettando la più negativa delle ipotesi, in caso di mancata conoscenza della natura della neo-formazione, sottoponga la paziente a quadrantectomia.



La spiccata propensione al falso, nella quale l'indagato era radicato in ragione di suoi personali convincimenti sull'opportunità della somministrazione del vaccino; la insistenza palesata al medico, caratterizzano in chiave negativa il giudizio sulla personalità ed evidenziano il rischio di recidiva nel compimento di attività connesse al proprio ruolo.



Le spese processuali del relativo grado di giudizio non possono essere poste a carico dell'imputato, potendo esserlo solo a carico del condannato, quale non è l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione.



Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente […]. Si può intervenire con un Trattamento Sanitario Obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni, ovvero l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti e l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra- ospedaliere.



Il contributo indaga il delicato tema della formazione continua, in cui si compendia il diritto-dovere dei professionisti sanitari all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, al fine di adeguare le conoscenze professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico. Particolare attenzione è riservata al rapporto fra obbligo formativo e responsabilità professionale, nonché ai profili organizzativi del diritto alla formazione attraverso l’analisi del sistema ECM.



Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza […] che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.



Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.



Deve evitarsi di ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" della sconsideratezza della condotta (uguagliando la maggiore sconsideratezza al maggiore tasso di rappresentazione e volizione), piuttosto che su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo: ossia attribuire o meno al soggetto attivo un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo o mortale (intesa in senso ampio, ossia comprensiva dell'accettazione dell'eventualità concreta).



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