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Fabbisogno del SSN e finanziamento della spesa

La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8- quinques d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito in legge n. 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell'autorità regionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione.



Il fabbisogno, dunque, non può rappresentare un rigido limite di tipo quantitativo e di contingentamento, ma soprattutto qualitativo e funzionale per l’accertamento delle qualità dell’offerta assistenziale dei newcomers: una volta che si è fatta la scelta di avvalersi della sussidiarietà orizzontale per alcuni settori e pertanto di migliorare l’offerta assistenziale in quei settori, il mercato deve poi restare periodicamente aperto alla selezione dei migliori, alla verifica dei soggetti già accreditati, e all’ingresso di chi dimostri superiori qualità.



Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest’ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia (Cass. SS.UU. n. 642/2020).



Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata.



In conclusione, si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale dell‘art.8, comma 3, del d.l n.34 del 2023, come convertito, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art.9 –ter, comma 9 bis, del d.l n.78 del 2015, come convertito.



Nell’attesa che la Corte costituzionale si pronunci su una rilevante questione di legittimità rimessale dal Tar Lazio in tema di payback applicato ai dispositivi medici, l’autore svolge alcune riflessioni di carattere sistematico sui sistemi di controllo della spesa pubblica anche attraverso il raffronto con altre misure di prelievo previste a carico degli operatori di settore quali, in particolare, il c.d. fondo 0,75.



Le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle USL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario ex art. 133 comma 1), lett. c) del CPA qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie, ovvero le sanzioni amministrative irrogate.



Integra la truffa aggravata la condotta del dirigente medico all’interno di un ospedale, che effettui prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso lo stesso nosocomio e ambulatori privati, così procurando un danno alla A.S.L..



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria e non anche ad ogni altro fine: essi sono inquadrati nel settore privato e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche. […] Non hanno obblighi di rendicontazione e non sono soggetti all’osservanza delle previsioni di diritto pubblico nelle scelte aziendali, ma sono destinatari solo dei vincoli della programmazione pubblica, che si estrinsecano, principalmente, mediante l’assegnazione di finanziamenti agli investimenti e mediante la determinazione dei tetti di spesa. Non permane a carico dello Stato un obbligo di copertura integrale dei maggiori oneri contrattuali, decisi nell’ambito dei rinnovi dei CCNL.



L’autorizzazione e l’accreditamento presuppongano “indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili” […] Dalla declaratoria di incostituzionalità della norma posta a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado (…), deriva l’illegittimità di tale atto che va, di conseguenza, annullato. Dirimente si appalesa l’insussistenza del requisito della colpa della P.A. […].



Il contratto allegato alla DGR 689/2020, sottoscritto anche dalla ricorrente, stabilisce che “le attività non tariffabili e legate all’emergenza COVID, potranno essere remunerate in misura ulteriore rispetto al livello di finanziamento assegnato per l’anno 2020 solo in caso di raggiungimento del budget per effetto della produzione ospedaliera ordinaria e della produzione ospedaliera autorizzata dal presente contratto, …, evidenziando che all’interno del budget assegnato, debba essere ricompresa anche la produzione resa e le funzioni dedicate per fronteggiare l’emergenza Covid.



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche.



L’autrice esamina, individuandone le implicazioni e gli effetti sistematici, la recente decisione con cui la Corte di Giustizia UE ha chiarito che i poteri di supervisione attribuiti dal Regolamento delegato UE 2016/161 alle autorità pubbliche nazionali in materia di concorso alla gestione di archivi informatici volti al tracciamento dei farmaci, possono estendersi fino alla creazione di un’autonoma interfaccia specifica per i medicinali rimborsati dal sistema sanitario nazionale, detenuta e gestita dal soggetto pubblico, che sia di uso obbligatorio tanto per le farmacie quanto per l’ente che gestisce l’archivio stesso, di modo che la tecnologia consenta di avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi non solo per la lotta alla contraffazione ma anche ai fini del rimborso, della farmacovigilanza o della farmaco- epidemiologia.



Grava sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa. L'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici.



Prendendo spunto da un’ordinanza del Consiglio di Stato che dubita della legittimità costituzionale di una legge di interpretazione autentica suscettibile di sanare gli effetti di una delibera del CIPE resa in tema di prezzo dei farmaci, e annullata dallo stesso giudice amministrativo, l’autore ipotizza il possibile esito del giudizio davanti alla Corte costituzionale dopo aver svolto alcuni approfondimenti circa l’evoluzione storico-normativa della materia oggetto del contenzioso, rappresentata dai criteri di determinazione del prezzo dei medicinali.



I due procedimenti – di autorizzazione e di accreditamento – sono, in base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.



Il Consiglio dei Ministri in data 28.03.2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese. Si riporta di seguito la parte che riguarda la Salute del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 26, ritenuta da noi di maggiore interesse.



In G.U n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto 23 gennaio 2023 del Ministero della Salute. Composizione e funzioni dell’osservatorio dei prezzi dei dispositivi medici.



I tetti di spesa sanitaria sono previsti a livello regionale e ripartiti tra le varie ASL provinciali, per cui il dato complessivo della spesa regionale rappresenta una variabile indipendente […] una struttura autorizzata a fornire determinate prestazioni sanitarie può comunque continuare ad erogare dette prestazioni anche una volta raggiunto il budget di spesa, ovviamente in forma privatistica, vale a dire con corrispettivo a carico dell’utente privato e non della finanza pubblica.



L’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per le quali applica sic et simpliciter le determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente discrezionale – da esercitare sulla base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la spesa pubblica – allorquando ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali. Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante attiene alla fisiologia dei rapporti amministrativi.



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