IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Vincenza Di Martino

Mentre l’immatricolazione dell’ambulanza (e quindi il rilascio di una conforme carta di circolazione) in relazione all’una o all’altra categoria presuppone esclusivamente l’accertamento della sussistenza delle (immodificabili e strutturali) “caratteristiche costruttive” indicate nei rispettivi “allegati tecnici”, il conseguimento dell’autorizzazione sanitaria richiede la verifica della sussistenza – con particolare riguardo alla tipologia “A” – delle “specifiche attrezzature di assistenza” all’uopo necessarie e nella specie minuziosamente elencate dall’art. 6 del citato regolamento, sub “attrezzature” e “dotazioni”.



Se la procedura ha per oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ad operatori ed esperti esterni all’amministrazione, essa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.



La tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giudiziale, sicché una misura legislativa che incida sull’efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima solo se limitata a un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli.



Nella ripartizione della giurisdizione in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario della Pubblica Amministrazione occorre valutare quale meccanismo di stabilizzazione sia oggetto di impugnativa.



L’orientamento già seguito da questa Sezione con riferimento alla prassi dell’opposizione di clausole con le quali le strutture private precisano di sottoscrivere i contratti, al solo scopo di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento e riservandosi comunque ogni più ampia tutela, ha reiteratamente chiarito che – nelle ipotesi in cui detta facoltà di sottoscrizione con riserva non risulti contemplata nel modello contrattuale di riferimento – i caveat in tal senso formalizzati debbano “intendersi come non opposti e, dunque, come tali, non… idonei a impedire la formazione dell’accordo”.



L’aggiudicazione di un appalto Consip è da ritenere sufficiente a radicare un interesse diretto ed attuale alla eliminazione di simili bandi autonomi.



La disciplina statale delle modalità di conferimento e di cessazione degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo degli enti del SSN e, in particolare, degli IRCCS, per sopraggiunti limiti di età, attiene all’organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari e, di riflesso, anche all’efficienza degli stessi, esprimendo un principio fondamentale in materia di tutela della salute.



I due procedimenti – di autorizzazione e di accreditamento – sono, in base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.



Specie fuori di una disciplina contrattuale o normativa specifica più stringente, la revisione dei prezzi non costituisce né un dovere in capo all’amministrazione, né un diritto del fornitore ma un’evenienza rimessa al raggiungimento di un comune accordo delle parti.



La totale mancata considerazione delle summenzionate disposizioni vizia, irrimediabilmente, il ricorso per l’omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, a cui consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’inammissibilità delle questioni proposte, impedendo anche lo scrutinio nel merito delle norme ritenute dal ricorrente imprescindibilmente connesse alle disposizioni impugnate.



L’accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene “attratto” entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare “in luogo” dell’Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale. Contrasta con i principi concorrenziali di matrice euro-unitaria il consolidamento della posizione di plusvalore concorrenziale conseguente all’accreditamento a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, dell’eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti.



La normativa di settore assegna alla Consip un ruolo suppletivo e non preclude la ricerca di opzioni negoziali alternative mirate a conseguire condizioni economiche migliorative, sulla base di una valutazione discrezionale dei parametri di qualità/prezzo comparati”; specificando che si controverte di una “valutazione discrezionale dell’amministrazione, gravando sulla stessa l’onere di verificare se il contratto già stipulato offra condizioni di maggior vantaggio rispetto ai parametri di qualità di prezzo degli strumenti messi a disposizione da Consip, coerentemente con i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.



Il quadro normativo delineato fonda l’obbligo a carico del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee avvenga senza discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici che commercializzano i prodotti sanitari, garantendo a tutti la possibilità di avvalersi delle REB per commercializzate i prodotti che sono autorizzati a vendere.



Nella disciplina vigente ratione temporis degli appalti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione la revisione dei prezzi può trovare applicazione solo se previamente disciplinata nei documenti di gara, sulla base di un’accurata istruttoria, di esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale che riconosce o nega l’aumento dei prezzi, senza che a tale incombenza possa sopperire il giudice amministrativo con i propri poteri di cognizione, trattandosi di attività tecnico-discrezionale istituzionalmente riservata alla pubblica amministrazione.



La discrezionalità del legislatore non può trascendere in una eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in una ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva.



L’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, che ha natura di norma imperativa e pertanto inderogabile, prevede che sia l’amministrazione responsabile dell’acquisizione di beni e servizi a dover condurre le attività anche istruttorie dirette a determinare la revisione prezzi nei rapporti con gli operatori economici contraenti […]. All’uopo deve essere condotta una istruttoria adeguata, a garanzia del corretto funzionamento del meccanismo di revisione dei prezzi e del perseguimento dell’interesse generale posto a base dell’istituto in questione.



Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.



La discrezionalità di cui all’art. 51, commi 2 (vincolo di partecipazione) e 3 (vincolo di aggiudicazione), se si esercita nell’an (con l’introduzione del vincolo quantitativo di partecipazione e/o di aggiudicazione) a fortiori trova applicazione nel quomodo (quanto alla scelta di estendere o meno tale vincolo anche alle società che formano un unico centro decisionale).



La mancata rispondenza dell'offerta tecnica ad una caratteristica essenziale prescritta dal capitolato rivela l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa controinteressata rispetto alle esigenze manifestate dall'Amministrazione negli atti di gara. Da ciò consegue la doverosa estromissione dell'offerente dalla selezione, a prescindere da un'espressa clausola di esclusione, in quanto in tale ipotesi difetta un elemento indispensabile per definire il contenuto delle prestazioni su cui deve perfezionarsi l'accordo contrattuale.



Tutti gli atti della sequenza procedimentale introdotta e disciplinata dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021, a fronte di un potere vincolato, per l’amministrazione, ai presupposti determinati dalla legge e vincolante per i destinatari, sono egualmente lesivi per la sfera giuridica dei ricorrenti che, si badi, non lamentano soltanto una violazione del loro diritto al lavoro e alla retribuzione (art. 36 Cost.), ma una violazione diretta, e radicale, anche del loro fondamentale diritto ad autodeterminarsi (artt. 2 e 32 Cost.).



logo laterale

DIRETTORE RESPONSABILE
Avv. Vincenza Di Martino

DIRETTORE EDITORIALE
Avv. Antonio Cordasco

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Guerino Fares

REDAZIONE
Via Pompeo Magno, 7 - 00192 Roma
Telefono +39 06 8072791
Fax +39 06 8075342
Email redazione@iusetsalus.it

REGISTRO DELLA STAMPA
Iscritta al Tribunale di Roma
in data 28/03/2019 al n. 40/2019

Iscriviti alla newsletter

Iscrivendomi acconsento al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

I contributi scientifici sono pubblicati per gentile concessione della Rivista quadrimestrale di diritto sanitario e farmaceutico Ius & Salus:

logo rivista

rivistaiusetsalus.it

Il periodico collabora con Federsanità ed offre un continuo e costante aggiornamento sia normativo che giurisprudenziale sui temi di interesse degli Enti associati:

logo federsanita

federsanita.it

ilmiositojoomla.it

Chiediamo il consenso al trattamento dei dati personali esteso alla profilazione ed all’eventuale trattamento tramite società terze nonché all’uso dei cookie. Cliccando sul bottone "Acconsento", acconsenti al trattamento dei dati necessari al funzionamento del sito e alla memorizzazione del consenso all'installazione di tutti i coookies, compresi quelli di terzi, per un perido di 48 ore, durante le quali non apparirà più questa informativa breve, ma sarà sempre possibile modificare le proprie preferenze accedendo alla informativa estesa contenuta nel sito. Per le finalità di utilizzo, la Privacy Policy e per rivedere la tua scelta in qualsiasi momento, clicca sul pulsante “Privacy e Cookie policy” o sul link presente in fondo ad ogni pagina del sito.