IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Trasparenza e privacy

L’accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta […] è funzionale a un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione.



Il fatto stesso di comunicare l'esigenza di un trattamento sanitario e, quindi, l'esistenza di una "malattia" in senso lato - intesa dunque come situazione che renda necessario un trattamento sanitario - attiene a dato sulla salute: non occorre cioè, a tal fine, che sia specificato di quale trattamento o di quale malattia si tratti.



Al fine dell'esercizio del diritto di accesso che abbia ad oggetto dati sensibili, è essenziale dimostrare … la concreta necessità (e, dunque, la stretta indispensabilità) dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio. L'onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe … su chi agisce. L'interesse difensivo all'accesso … va, dunque, verificato in concreto. È altresì necessario provare il collegamento tra la posizione giuridica soggettiva da tutelare e i documenti oggetto della richiesta di accesso.



Per quanto riguarda la richiesta di accesso al numero telefonico, la domanda non può essere accolta in quanto, la “situazione giuridica altra” cui l’accesso è funzionale, è stata pienamente soddisfatta dalla resistente allorquando ha trasmesso il file audio della chiamata alla Centrale Operativa del 118. Discorso diverso deve essere fatto per l’accesso alla Scheda di Intervento, qualora intesa come la scheda che contenga tutti i dati desunti dalle comunicazioni intercorse fra utente e Centrale Operativa e fra Centrale Operativa e Mezzo di Soccorso comprensivi di orari e altri riferimenti, essendo funzionale alla ricostruzione dei fatti relativi al sinistro de quo.



L'oggetto del giudizio di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento del privato nella legittimità di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica che sia stato annullato, in autotutela o dal giudice amministrativo, è il modo in cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento di annullamento del primo (ove l'annullamento sia avvenuto in autotutela e non in sede giurisdizionale), ossia … il modo in cui l'amministrazione - nonchè, va aggiunto, lo stesso privato destinatario del provvedimento - hanno o non hanno osservato le regole di correttezza nei reciproci rapporti. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.



Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sono state previste norme per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.



Il contributo esamina in chiave critica l’impatto della decisione della Corte Suprema USA nel caso Dobbs che, superando l’orientamento precedente, ha escluso che il diritto all’aborto sia un diritto riconosciuto dalla Costituzione americana.



Il contributo analizza le ricadute applicative della disciplina recata dal Regolamento UE 2017/679 in materia di protezione dei dati personali, nel contesto regolatorio e operativo dell’assistenza sociosanitaria.



La disciplina del green pass va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), [che individua] ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, poiché non vi può essere in definitiva alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale; unica competente sia a normare, la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione ammnistrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo.



Il contributo affronta le problematiche sollevate dall’uso dei dati personali per finalità commerciali, soffermando in particolare l’attenzione sul valore, economico e sociale, dei Big Data e sull’istituto della profilazione dell’utente del web, ponendosi infine nella prospettiva delle ricadute sistematiche nel settore della produzione e commercializzazione dei farmaci.



Il contributo analizza, in una prospettiva originale di analisi, i rapporti fra la protezione dei dati personali attinenti alla salute, la disciplina del loro trasferimento e il sistema delle cure transfrontaliere, allo scopo di verificare se e in che misura l’auspicata attuazione di una E- Health europea possa essere in grado di coniugare efficacemente una tutela effettiva della salute delle persone sul territorio dell’Unione Europea con il rispetto della dignità degli utenti, dei loro diritti e libertà fondamentali, a partire dalla garanzia di protezione dei dati sensibili.



L’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale […] e il relativo bilanciamento va necessariamente effettuato in concreto.



Le censurate linee guida (ndr: circolare “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS Cov-2” del Ministero della Salute del 26/04/2021, di recepimento delle indicazioni di AIFA) costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli. […] La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica.



Il contributo esamina le problematiche giuridiche poste dalla diffusione degli strumenti digitali di erogazione dei servizi sanitari, soffermandosi in particolare sull’impatto prodotto sui diritti individuali dall’uso della telemedicina e delle app volte al tracciamento dei soggetti contagiati dal Covid-19.



È sospesa, in via cautelare monocratica, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022 nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022, in quanto in contrasto con il D. L. 7 gennaio 2022 n. 1.



La scelta del vaccino da somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa.



Dati gli interessi costituzionalmente rilevanti (salute ex art. 32 Cost., risparmio pubblico ex art. 81 Cost., iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.) e i rapporti di forza dei vari attori (pubblici e privati), la regolazione diretta di taluni aspetti va ricondotta alla massima sintesi per mano dei più elevati livelli istituzionali: di qui il coinvolgimento non solo di fondamentali compagini ministeriali (Salute ed Economia) e di autorità di regolazione (AIFA) ma anche di enti direttamente rappresentativi della sovranità popolare come il Parlamento.



L’esigenza di trovare un... equilibrio tra due... esigenze: quella delle aziende di rettificare i propri dati...; quella della PA di confidare su dati e tempi certi e stabilizzati...  va ricercato nella fissazione di un termine entro il quale la rettifica dei dati da parte delle aziende non è ulteriormente possibile... Tale termine è quello del 30 aprile di ogni anno (art. 1, comma 577, della legge n. 145 del 2018, il quale prevede... che per il payback 2019, anno di prima applicazione, tale termine slitti al 31 luglio 2020).



Compete all’Azienda sanitaria locale la decisione finale sulla deroga all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato... che deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero.



Non va sospesa la disposizione del Ministero dell’Istruzione che dispone la sospensione dal servizio del personale della scuola che non ha effettuato il vaccino Covid-19. In sede di bilanciamento degli interessi contrapposti, prevale rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico che assicura il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e circoscrive situazioni in grado d’incrementare la circolazione del virus.



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