IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Assunta Ruberto

« La clausola di salvaguardia inserita in un accordo annuale stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 tra una struttura sanitaria privata accreditata e una Azienda sanitaria locale è valida e produce l'effetto preclusivo dell'impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei tetti di spesa e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione, e non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo ad un'annualità precedente. »



la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.



La sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte costituzionale ha inciso in modo significativo sulla disciplina del processo penale in materia di responsabilità sanitaria, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva all’imputato di richiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria quale responsabile civile nei casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). La decisione affronta diversi profili di natura costituzionale e sistematica, ponendo al centro l’adeguamento delle garanzie difensive nel processo penale alle omologhe tutele già operative nel processo civile e la coerenza rispetto ai precedenti giurisprudenziali della Consulta in materia di assicurazioni obbligatorie.



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