IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Spesa sanitaria

Convertito in legge n. 170/2023 il decreto-legge n. 132/2023 che predispone deroghe di termini in materia di diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, prevedendo una specifica disciplina per il personale docente; di versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al SSN e di normativa vigente, relativamente al Sistema sanitario della Regione Calabria. La legge è in vigore dal 29 novembre 2023.



È stato approvato dal Senato della Repubblica in data 15 novembre 2023 il DISEGNO DI LEGGE, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, presentato dal Ministro delle imprese e del made in Italy. Il settore sanitario è interessato dall’art. 16 del testo normativo in questione, la cui rubrica definisce la materia incisa dalla modifica, ossia la preparazione dei farmaci galenici.



Il 13 novembre 2023, a Roma, la Corte dei conti è intervenuta dinanzi alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato, nell’ambito delle audizioni preliminari all’esame del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.



La convenzione della ASL con il Centro per la medicina iperbarica del Verbano attribuisce alla struttura privata ("nella persona del legale rappresentante") l'esercizio di una funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico, consistente nell'erogare ai pazienti prestazioni sanitarie in convenzione, di modo che l'ente convenzionato partecipa allo svolgimento di una attività dell'amministrazione pubblica. Da ciò consegue che sia le relazioni tecniche, sia le cartelle cliniche sono senza dubbio atti pubblici.



Le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle USL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario ex art. 133 comma 1), lett. c) del CPA qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie, ovvero le sanzioni amministrative irrogate.



La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale" senza che le Aziende sanitarie possano "unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata".



La scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente comportare il mancato rimborso di tutte la spese mediche sostenute. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza in evidenza, n. 29308-2023



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria e non anche ad ogni altro fine: essi sono inquadrati nel settore privato e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche. […] Non hanno obblighi di rendicontazione e non sono soggetti all’osservanza delle previsioni di diritto pubblico nelle scelte aziendali, ma sono destinatari solo dei vincoli della programmazione pubblica, che si estrinsecano, principalmente, mediante l’assegnazione di finanziamenti agli investimenti e mediante la determinazione dei tetti di spesa. Non permane a carico dello Stato un obbligo di copertura integrale dei maggiori oneri contrattuali, decisi nell’ambito dei rinnovi dei CCNL.



Il contratto allegato alla DGR 689/2020, sottoscritto anche dalla ricorrente, stabilisce che “le attività non tariffabili e legate all’emergenza COVID, potranno essere remunerate in misura ulteriore rispetto al livello di finanziamento assegnato per l’anno 2020 solo in caso di raggiungimento del budget per effetto della produzione ospedaliera ordinaria e della produzione ospedaliera autorizzata dal presente contratto, …, evidenziando che all’interno del budget assegnato, debba essere ricompresa anche la produzione resa e le funzioni dedicate per fronteggiare l’emergenza Covid.



La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, Ordinanza, 16 maggio 2023 n. 13391. L’attività intramoenia, al fine della riduzione delle liste di attesa, non può comportare un volume di attività libero professionale superiore a quella che il dipendente deve assicurare per i compiti istituzionali



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato, e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche.



La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.



La modifica della disposizione oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore della disposizione impugnata.



Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari.



La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza depositata il 14/02/2023, n. 4524, ha deciso sul caso di un medico di medicina generale (medico di base) operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in relazione al diritto al pagamento della misura intera dei corrispettivi previsti dall'Accordo integrativo regionale per la medicina generale per le voci ‘assistenza domiciliare integrata’ e compensi denominati ‘NCP in gruppo’, il cui importo unitario mensile per assistito, era stato ridotto unilateralmente dall'ASL a fronte di prestazioni rimaste invariate.



In occasione dell'intervento della relatrice avv. Vincenza Di Martino al Convegno del 20/06/2023 tenutosi sul tema del D.L n. 34/2023, pubblichiamo di seguito le diapositive presentate in quell’occasione.



Pubblicato sul sito istituzionale di AIFA il Rapporto, aggiornato a giugno 2023, recante “Effetti delle procedure semplificate per la negoziazione dei medicinali introdotte nel 2020”.  



ATTO CAMERA 1151, "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2023 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 giugno 2023.



Il report s’inserisce nel progetto, promosso da C.R.E.A. Sanità, sin dal 2012, finalizzato alla definizione di politiche sanitarie e sociali nei differenti contesti regionali.



logo laterale

DIRETTORE RESPONSABILE
Avv. Vincenza Di Martino

DIRETTORE EDITORIALE
Avv. Antonio Cordasco

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Guerino Fares

REDAZIONE
Via Pompeo Magno, 7 - 00192 Roma
Telefono +39 06 8072791
Fax +39 06 8075342
Email redazione@iusetsalus.it

REGISTRO DELLA STAMPA
Iscritta al Tribunale di Roma
in data 28/03/2019 al n. 40/2019

Iscriviti alla newsletter

Iscrivendomi acconsento al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

I contributi scientifici sono pubblicati per gentile concessione della Rivista quadrimestrale di diritto sanitario e farmaceutico Ius & Salus:

logo rivista

rivistaiusetsalus.it

Il periodico collabora con Federsanità ed offre un continuo e costante aggiornamento sia normativo che giurisprudenziale sui temi di interesse degli Enti associati:

logo federsanita

federsanita.it

ilmiositojoomla.it

Chiediamo il consenso al trattamento dei dati personali esteso alla profilazione ed all’eventuale trattamento tramite società terze nonché all’uso dei cookie. Cliccando sul bottone "Acconsento", acconsenti al trattamento dei dati necessari al funzionamento del sito e alla memorizzazione del consenso all'installazione di tutti i coookies, compresi quelli di terzi, per un perido di 48 ore, durante le quali non apparirà più questa informativa breve, ma sarà sempre possibile modificare le proprie preferenze accedendo alla informativa estesa contenuta nel sito. Per le finalità di utilizzo, la Privacy Policy e per rivedere la tua scelta in qualsiasi momento, clicca sul pulsante “Privacy e Cookie policy” o sul link presente in fondo ad ogni pagina del sito.