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Spesa sanitaria

I tetti di spesa sanitaria sono previsti a livello regionale e ripartiti tra le varie ASL provinciali, per cui il dato complessivo della spesa regionale rappresenta una variabile indipendente […] una struttura autorizzata a fornire determinate prestazioni sanitarie può comunque continuare ad erogare dette prestazioni anche una volta raggiunto il budget di spesa, ovviamente in forma privatistica, vale a dire con corrispettivo a carico dell’utente privato e non della finanza pubblica.



L’Azienda sanitaria non deve specificamente motivare le ragioni per le quali applica sic et simpliciter le determinazioni regionali, mentre è titolare di un potere ampiamente discrezionale – da esercitare sulla base di una adeguata motivazione che dia conto del perché si aumenti la spesa pubblica – allorquando ritenga di dover tener conto di ulteriori elementi, diversi da quelli tipizzati dalle previsioni regionali. Il protrarsi del procedimento volto al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Asl appellante attiene alla fisiologia dei rapporti amministrativi.



Nel suo commento alla sentenza 233/2022 della Corte costituzionale, l’autore mette efficacemente in evidenza quelle strette interrelazioni, sussistenti fra l’osservanza delle norme giuscontabili e l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, che rilevano tanto sul piano fattuale quanto sul versante dei parametri costituzionali coinvolti, quali le lett. e) ed m) dell’art. 117, comma 2, Cost., da valorizzare l’uno accanto all’altro in una comune finalizzazione al presidio della spesa costituzionalmente necessaria o protetta.



L’autrice analizza la recente decisione con cui la Corte costituzionale, giudicando della legittimità di alcune norme della Regione Puglia, ha fissato i criteri cui i legislatori regionali devono attenersi, laddove l’ente sia sottoposto a piano di rientro, nel prevedere l’erogazione gratuita di prestazioni rientranti nel novero dei livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello statale.



La quota sanitaria relativa all'assistenza dei soggetti non autosufficienti è posta a carico della ASL di (originaria) appartenenza, la quale deve pertanto provvedere alle esigenze sanitarie dell'assistito, sia direttamente che mediante convenzioni con strutture accreditate; la collocazione in una di tali strutture non esonera la ASL dall'onere di continuare a farsi carico del costo sanitario dell'assistenza e della vigilanza sull'adeguatezza del trattamento praticato.



Le imprese farmaceutiche, che indubbiamente costituiscono e condizionano il versante dell’offerta sanitaria in materia di farmaci, devono concorrere con il descritto meccanismo del pay back, in base ad un irrinunciabile principio solidaristico, al sostenimento di questa spesa in eccedenza, che riguardato dal loro punto di vista – di chi, cioè, vende il prodotto al S.S.N. – costituisce un indubbio profitto […].



Il Ministero della Salute ha pubblicato la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, in riferimento ai dati dal 2017 al 2021.



In materia di controlli effettuati sulla regolarità delle prestazioni rese dalle strutture accreditate, la mancata indicazione del "minutaggio" dell'attività riabilitativa erogata dalla struttura accreditata determina l'inappropriatezza delle prestazioni e la conseguente legittimità delle sanzioni irrogate.



L’autore prende spunto dal commento alla sentenza 113/2022 della Corte costituzionale per esaminare i rapporti di natura sistematica e di tono costituzionalistico fra i diritti, i valori e le libertà fondamentali coinvolti nella disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture private autorizzate, con particolare riguardo ai vincoli circa l’assunzione del personale a queste ultime imposti dal legislatore regionale quali requisiti ulteriori al cui possesso è subordinato il rilascio dell’accreditamento stesso.



Il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost., non comporta l’obbligo per il SSR di fornire tutti i prodotti esistenti sul mercato per la cura di una determinata patologia: ciò che l'ordinamento garantisce è che la prescrizione sia funzionale alla necessità terapeutica, ma senza che il sistema sanitario sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle dinamiche del mercato.



La prioritaria esigenza di contenimento della spesa pubblica, essendo funzionale alla tenuta del Servizio sanitario regionale e quindi, in definitiva, alla possibilità di assicurare con la necessaria continuità l’erogazione di prestazioni sanitarie, assume un rilievo preminente rispetto alle pur apprezzabili esigenze economiche delle case di cura private accreditate, le quali non sono obbligate a stipulare accordi con le Aziende sanitarie locali, qualora non reputino remunerativi o economicamente congrui i budget assegnati, potendo continuare ad operare sul mercato come liberi operatori economici.



Nella nozione di disoccupato, ex art. 19 del d.lgs. 150/15, convergono senza distinzione sia i soggetti qualificati, nel precedente regime ora abrogato, come “disoccupati” sia quelli che venivano qualificati come “inoccupati”.



Nel suo commento alla sentenza 540/2022 del Consiglio di Stato, l’autore affronta il delicato tema del riparto delle quote di spettanza fra i soggetti della filiera del farmaco (aziende produttrici, grossisti, farmacisti) puntualizzando il diverso regime cui in materia rispettivamente soggiacciono, sulla base di una corretta interpretazione delle disposizioni normative di riferimento, i farmaci equivalenti a sintesi chimica, da un lato, e i farmaci biosimilari, dall’altro.



Nel processo amministrativo, ex art. 117 c.p.a., presupposto della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse a ricorrere […]. L'adozione di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.



La ratio della fissazione dei tetti massimi e dei relativi meccanismi di controllo è... il contenimento della spesa pubblica..., la continuità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini e una sana competizione tra le strutture accreditate. La retroattività dell'atto di determinazione della spesa non priva gli interessati di punti di riferimento regolatori... e, d'altro lato, il ritardo nella sua adozione non è tale da comportare, di per sé, alcuna decadenza nell'esercizio della funzione amministrativa de qua. I “motivi aggiunti impropri”... danno origine a un nuovo ricorso.



La nota prende in esame l’orientamento giurisprudenziale che, sopperendo ad una lacuna del sistema normativo, raccorda le funzioni della ASL e del Comune sì da rendere operante ed effettivo l’obbligo della P.A. di provvedere sulla richiesta del privato di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria in caso di mancata definizione del fabbisogno regionale.



La stipulazione degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è condizione imprescindibile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del S.S.R. [...] Una volta siglati senza alcuna riserva, le prestazioni erogabili a carico del pubblico erario sono quelle e solo quelle ivi ritenute compatibili con gli atti di programmazione generale vigenti [...]. Dalla non negoziabilità dei vincoli finanziari imposti dal Piano di rientro discende unicamente l’alternativa se accettare… il budget assegnato alla propria struttura ovvero se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata.



La fissazione dei criteri di commisurazione dei tetti di spesa e la determinazione dei budget rientrano nell’ambito della discrezionalità amministrativa, ma tale esercizio del potere non è sottratto al sindacato del giudice amministrativo. Viene in rilievo un potere che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, nella prospettiva che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici non resti subordinato e condizionato agli interessi privati, cedevoli e recessivi, giacché gli operatori privati restano liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando le limitazioni imposte, oppure di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale e continuare ad operare privatamente.



Dati gli interessi costituzionalmente rilevanti (salute ex art. 32 Cost., risparmio pubblico ex art. 81 Cost., iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.) e i rapporti di forza dei vari attori (pubblici e privati), la regolazione diretta di taluni aspetti va ricondotta alla massima sintesi per mano dei più elevati livelli istituzionali: di qui il coinvolgimento non solo di fondamentali compagini ministeriali (Salute ed Economia) e di autorità di regolazione (AIFA) ma anche di enti direttamente rappresentativi della sovranità popolare come il Parlamento.



L’esigenza di trovare un... equilibrio tra due... esigenze: quella delle aziende di rettificare i propri dati...; quella della PA di confidare su dati e tempi certi e stabilizzati...  va ricercato nella fissazione di un termine entro il quale la rettifica dei dati da parte delle aziende non è ulteriormente possibile... Tale termine è quello del 30 aprile di ogni anno (art. 1, comma 577, della legge n. 145 del 2018, il quale prevede... che per il payback 2019, anno di prima applicazione, tale termine slitti al 31 luglio 2020).



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