IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Professioni sanitarie

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel documento in evidenza, esamina la proposta di programma della Commissione XII della Camera sulla situazione della medicina dell’Emergenza Urgenza e dei Pronto soccorso in Italia, evidenziandone le maggiori criticità, reali e condivisibili. La Conferenza de qua condivide, in particolare, una serie di considerazioni e proposte al fine di a migliorare la condizione del sistema di emergenza-urgenza ospedaliero.



Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, ha deciso su una controversia dai tratti fattuali e giuridici del tutto peculiari, riguardante le conseguenze di un legato disposto a favore di un medico dirigente presso un’azienda sanitaria, «al solo scopo di ringraziarlo per la prestazione resa» alla paziente testatrice. Trattenere il legato viola, secondo il giudice, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.



Il conferimento ai professori universitari – anche straordinari – dell’incarico di direzione di una UOC in un’azienda ospedaliero-universitaria non necessita di alcuna procedura di selezione mediante colloquio e di analisi comparativa di curricula, titoli professionali, volumi di attività svolta e aderenza al profilo ricercato.



La convenzione della ASL con il Centro per la medicina iperbarica del Verbano attribuisce alla struttura privata ("nella persona del legale rappresentante") l'esercizio di una funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico, consistente nell'erogare ai pazienti prestazioni sanitarie in convenzione, di modo che l'ente convenzionato partecipa allo svolgimento di una attività dell'amministrazione pubblica. Da ciò consegue che sia le relazioni tecniche, sia le cartelle cliniche sono senza dubbio atti pubblici.



È responsabile del reato di cui agli artt. 110-348 c.p. chi, essendo medico gastroenterologo, esercita abusivamente, in concorso con l'infermiere professionista, la professione di medico anestesista nel corso della esecuzione di un esame endoscopico in cui somministrava farmaci sedativi per i quali era prescritto il ricovero ospedaliero e la presenza di un anestesista-rianimatore.



I direttori generali (delle Aziende Sanitarie) devono essere considerati “funzionari neutrali” poiché non sono nominati in base a criteri “puramente fiduciari”, essendo l’affidamento dell’incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e non richiedendosi agli stessi “la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la carica politica”, ma la “corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore”.



La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale" senza che le Aziende sanitarie possano "unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata".



Integra la truffa aggravata la condotta del dirigente medico all’interno di un ospedale, che effettui prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso lo stesso nosocomio e ambulatori privati, così procurando un danno alla A.S.L..



Individuati i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico (FSE); i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che lo implementano; le garanzie e le misure di sicurezza nel rispetto dei diritti dell'assistito.



Si segnala una interessante sentenza della Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale un Commissario Straordinario di una Azienda Sanitaria è stato condannato al pagamento di una ingente somma per danno erariale.



Il fatto stesso di comunicare l'esigenza di un trattamento sanitario e, quindi, l'esistenza di una "malattia" in senso lato - intesa dunque come situazione che renda necessario un trattamento sanitario - attiene a dato sulla salute: non occorre cioè, a tal fine, che sia specificato di quale trattamento o di quale malattia si tratti.



Il D.P.C.M. 27 marzo 2000, art. 5, comma 4, consente lo svolgimento dell'attività libero professionale nella disciplina di appartenenza (cioè in quella rispetto alla quale il personale sta prestando la propria attività nella struttura pubblica) senza prevedere alcuna condizione, mentre subordina lo svolgimento dell'attività libero professionale in una disciplina equipollente a quella di appartenenza alla condizione che il medico sia in possesso della specializzazione relativa alla disciplina equipollente o abbia un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina equipollente risulta dunque del tutto coerente con la natura dell'istituto e con le sue finalità.



Non può predicarsi l'esistenza di un errore materiale di cifra rilevabile ictu oculi -…- in quanto nello specifico l'importo posto a sostegno del preteso indebito è derivato da un complesso procedimento di riallineamento delle banche dati aziendali, […]. L'errore … attiene in questo caso … alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, ossia l'afferenza o meno di alcuni assistiti presso i rispettivi medici, al fine della corretta determinazione della quota capitaria, con riferimento ai presupposti legislativi e convenzionali. […] Non è nella disponibilità dei medici il ‘flussò degli assistiti, bensì dell’Azienda.



Gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria e non anche ad ogni altro fine: essi sono inquadrati nel settore privato e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche. […] Non hanno obblighi di rendicontazione e non sono soggetti all’osservanza delle previsioni di diritto pubblico nelle scelte aziendali, ma sono destinatari solo dei vincoli della programmazione pubblica, che si estrinsecano, principalmente, mediante l’assegnazione di finanziamenti agli investimenti e mediante la determinazione dei tetti di spesa. Non permane a carico dello Stato un obbligo di copertura integrale dei maggiori oneri contrattuali, decisi nell’ambito dei rinnovi dei CCNL.



Quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future.



In tema di infezioni nosocomiali - a fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero e ai fini della dimostrazione di avere adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere e anche al fine di fornire al c.t.u. la documentazione necessaria – la stuttura sanitaria è gravata da numerosi oneri probatori di carattere generale […].



LEGGE 10 agosto 2023, n. 112, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (GU n.190 del 16-08- 2023. Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2023).



CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. REGIONE UMBRIA, Sentenza del 23 novembre 2022, n. 99. Si segnala un importante sentenza dei Giudici contabili con la quale è stata accertata e dichiarata la responsabilità amministrativa dei direttori e della dirigenza sanitaria per aver causato danno all’erario disponendo reiterate proroghe di contratti per i servizi ospedalieri, intercorsi tra l’Azienda Ospedaliera, la ASL e la società x in violazione del principio della concorrenza.



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, Ordinanza, 16 maggio 2023 n. 13391. L’attività intramoenia, al fine della riduzione delle liste di attesa, non può comportare un volume di attività libero professionale superiore a quella che il dipendente deve assicurare per i compiti istituzionali



CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, Ordinanza 13 giugno 2023 n. 16900. Con l’ordinanza del 13 giugno 2023, n. 16900, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha delineato gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria, al fine di vincere la presunzione di contrazione d’infezioni nosocomiali in ambito ospedaliero.



logo laterale

DIRETTORE RESPONSABILE
Avv. Vincenza Di Martino

DIRETTORE EDITORIALE
Avv. Antonio Cordasco

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Guerino Fares

REDAZIONE
Via Pompeo Magno, 7 - 00192 Roma
Telefono +39 06 8072791
Fax +39 06 8075342
Email redazione@iusetsalus.it

REGISTRO DELLA STAMPA
Iscritta al Tribunale di Roma
in data 28/03/2019 al n. 40/2019

Iscriviti alla newsletter

Iscrivendomi acconsento al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

I contributi scientifici sono pubblicati per gentile concessione della Rivista quadrimestrale di diritto sanitario e farmaceutico Ius & Salus:

logo rivista

rivistaiusetsalus.it

Il periodico collabora con Federsanità ed offre un continuo e costante aggiornamento sia normativo che giurisprudenziale sui temi di interesse degli Enti associati:

logo federsanita

federsanita.it

ilmiositojoomla.it

Chiediamo il consenso al trattamento dei dati personali esteso alla profilazione ed all’eventuale trattamento tramite società terze nonché all’uso dei cookie. Cliccando sul bottone "Acconsento", acconsenti al trattamento dei dati necessari al funzionamento del sito e alla memorizzazione del consenso all'installazione di tutti i coookies, compresi quelli di terzi, per un perido di 48 ore, durante le quali non apparirà più questa informativa breve, ma sarà sempre possibile modificare le proprie preferenze accedendo alla informativa estesa contenuta nel sito. Per le finalità di utilizzo, la Privacy Policy e per rivedere la tua scelta in qualsiasi momento, clicca sul pulsante “Privacy e Cookie policy” o sul link presente in fondo ad ogni pagina del sito.