IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Professioni sanitarie

La tutela della salute implica anche il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari.



La norma censurata, facendo decorrere la cessazione degli incarichi del direttore amministrativo e di quello sanitario dalla cessazione del vecchio direttore generale, stride con l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa. In forza della specifica modalità con cui è strutturato il principio simul stabunt, simul cadent, l’ente risulta esposto al rischio di subire un periodo di discontinuità gestionale, in ipotesi anche prolungato, in cui il vacuum finisce addirittura per riguardare tutti i tre i direttori preposti, secondo le loro rispettive competenze, al governo dell’ente stesso.



Il Consiglio dei Ministri in data 28.03.2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese. Si riporta di seguito la parte che riguarda la Salute del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 26, ritenuta da noi di maggiore interesse.



È evidente la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia relativa alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, che – come sottolineato dalla richiamata ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione – «discende, in modo automatico» dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, configurato come «requisito essenziale» imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure.



Il contributo indaga il delicato tema della formazione continua, in cui si compendia il diritto-dovere dei professionisti sanitari all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, al fine di adeguare le conoscenze professionali, nonché a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti, secondo il progresso scientifico e tecnologico. Particolare attenzione è riservata al rapporto fra obbligo formativo e responsabilità professionale, nonché ai profili organizzativi del diritto alla formazione attraverso l’analisi del sistema ECM.



Il contributo esamina in chiave critica l’impatto della decisione della Corte Suprema USA nel caso Dobbs che, superando l’orientamento precedente, ha escluso che il diritto all’aborto sia un diritto riconosciuto dalla Costituzione americana.



La nota prende in esame una recente sentenza del Consiglio di Stato che rappresenta l’occasione per fare il punto sul complesso rapporto esistente fra i provvedimenti che abilitano l’apertura e il trasferimento delle farmacie, o l’ampliamento degli esercizi farmaceutici già attivi in locali annessi, da un lato, e il principio di unicità della farmacia nel contesto attuale, dall’altro, anche alla luce delle nuove competenze proprie della farmacia dei servizi che inducono a riflettere sui nessi tra la natura delle prestazioni erogate e l’applicabilità al settore delle norme sull’esercizio dell’attività amministrativa poste a garanzia dei privati.



La nota analizza in chiave critica la recente sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato legittima la riserva in favore delle sole farmacie dell’attività di somministrazione di tamponi rapidi antigenici e test sierologici per la rilevazione del coronavirus, con correlata preclusione per le parafarmacie, facendo leva sulla differenza ontologica fra le due tipologie di esercizi e sul percorso, legislativo, giurisprudenziale e dottrinario, di valorizzazione della rete territoriale operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.



La nota esamina la diversità di trattamento giuridico riservato, rispettivamente, ai medici convenzionati con il SSN e ai medici dipendenti del SSN, con particolare riguardo alle condizioni cui gli stessi soggiacciono relativamente alla frequenza dei corsi di specializzazione, e sofferma l’attenzione sulla coerenza fra la regolazione differenziata, da un lato, e la peculiarità del rispettivo status professionale, dall’altro.



La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell’art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 2021.



Il contributo analizza, in chiave sistematica, i principali nodi critici legati alla introduzione dell’obbligo vaccinale nella fase di contrasto e contenimento dell’emergenza pandemica.



La nota si sofferma sulla spaccatura creatasi in seno alla giurisprudenza, civile ed amministrativa, dinanzi alla difficoltà di individuare in modo certo la legittima sede giurisdizionale innanzi cui impugnare i provvedimenti conseguenti al mancato adempimento all'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, di cui all’art. 4 D.L. 44/2021. Il contrasto giurisprudenziale non appare di pronta soluzione avendo generato una diatriba lontana dall’essere utilmente definita.



Il medico di medicina generale che certifica il pericolo di un paziente, che svolge la professione sanitaria, a ricevere la somministrazione del vaccino anti covid-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato. Il tampone ha una finalità prevalentemente diagnostica, per accertare l’avvenuta infezione da Sars- CoV-2; mentre il vaccino persegue una funzione anche preventiva, per impedire l’infezione e comunque l’evoluzione patologica della stessa.



Con riguardo alla ragionevolezza della misura della sospensione dall’esercizio della professione e al sotteso bilanciamento tra gli interessi coinvolti … si deve ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili. Verso costoro sussiste un vincolo di solidarietà,… che impone di scongiurare l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza.



La sospensione dal servizio di un’infermiera non vaccinata, ex D.L. n. 44/2021, può costituire soltanto l’extrema ratio e un evento eccezionale, in una azienda medio grande, quale è una Azienda Sanitaria Locale.



In emergenza, il principio di precauzione in ambito sanitario opera in modo controintuitivo: richiede al decisore pubblico di consentire o imporre l’utilizzo di terapie che (pur sulla base della procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l’utilizzo di quel farmaco.



Imporre l’obbligo vaccinale ai sanitari risponde al primario interesse pubblico della tutela della salute collettiva, a fronte del quale la posizione del privato recede. Esso garantisce la continuità delle prestazioni professionali e, quindi, l’efficienza del servizio. L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali” è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata.



La delibera dell’Ordine delle professioni infermieristiche (ex art. 4, comma 7 del d.l. 44 del 2021) produce il solo effetto di comunicare l’intervenuto accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e delle relative conseguenze giuridiche. Ne consegue che, in quanto comunicazione, esso non produce effetti giuridici ulteriori e diversi rispetto all’atto comunicato, l’unico suscettibile di valida impugnazione in sede giurisdizionale.



La nota analizza una recente pronuncia del Consiglio di Stato che fissa importanti principi con riguardo al rapporto fra il provvedimento amministrativo di decadenza dall’esercizio di una farmacia per protratta sospensione dell’attività oltre il termine previsto dalla legge, l’attività amministrativa vincolata, l’istituto dell’errore scusabile e gli istituti che garantiscono la partecipazione del privato al procedimento amministrativo.



La nota analizza una recente pronuncia del Consiglio di Stato che stabilisce importanti principi con riguardo al potere di adottare provvedimenti amministrativi volti ad individuare le aree di localizzazione delle farmacie e al trattamento del vizio nel caso di esercizio del potere stesso da parte di organo diverso dal titolare della rispettiva competenza.



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