IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Professioni sanitarie

«Proprio il fatto che l’Accordo Stato Regioni del 3 ottobre 2024, prevede l’intervento dell’Assistente Infermiere solo per i pazienti in situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, denota il fatto che l’assistente infermiere non ha una propria autonomia nell’individuare il piano assistenziale ma si limita ad eseguire quanto a lui indicato dall’Infermiere [.....] In sostanza, l’assistente infermiere non è previsto per fornire attività di esclusiva competenza dell’Infermiere ma esclusivamente quale figura di ausilio.»



In data 18 novembre 2025, a Roma, l’Aran e le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza sanitaria hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo nazionale relativa al triennio 2022–2024. Il nuovo accordo riguarda oltre 137.000 dirigenti, di cui 120.000 medici e 17.000 dirigenti sanitari non medici (biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti e dirigenti delle professioni sanitarie).
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]



L'aula della Camera nella seduta dell’11.03.2025 ha approvato in via definitiva, con 149 voti favorevoli e 63 contrari, il disegno di legge con il quale ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali procedere alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]



L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha presentato il Report sulla “domanda del Servizio sanitario nazionale di servizi di fornitura di personale medico e infermieristico, i cosiddetti gettonisti”, approfondendo l’evoluzione di tale fenomeno nel biennio 2023-2024.



La Camera dei deputati, nella seduta del 20 febbraio 2025, ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (A.C. 2245), già approvato dal Senato in data 13 febbraio 2025 (A.S. 1337). Il provvedimento è ora legge.



La lesione del diritto all’autodeterminazione è risarcibile ove il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale - o non patrimoniale di apprezzabile gravità – diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi e da provarsi, anche a mezzo di presunzioni.



In relazione al rapporto interno fra struttura sanitaria e medico, nel regime precedente l'intervento della legge n. 24 del 2017, la responsabilità per i danni fra il medico e la struttura sanitaria deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.



La proposta di legge d’iniziativa parlamentare A.C. 274, presentata in data 13/10/2022, intitolata “Istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore”, in data 26/11/2024 è stata esaminata, per prima, dalla Camera dei deputati. Il testo non ha, dunque, ancora iniziato il proprio iter in Senato.



Il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ha l’onere di dimostrare (anche presuntivamente) il nesso di causa tra la condotta denunciata e l’evento dannoso. Non deve invece dimostrare la violazione delle leges artis nell’esecuzione della prestazione sanitaria. Resta infatti in capo alla struttura o al professionista il compito di contestare la fondatezza della domanda, dimostrando che la prestazione è stata eseguita in modo corretto oppure che l’inadempimento è dipeso da una causa non imputabile.



Il Collegio reputa sussistente, a carico di entrambe le parti appellanti, l'elemento soggettivo della colpa grave rilevato che la proroga dei contratti di conferimento di incarichi dirigenziali non risultava supportata né da specifiche disposizioni normative, né da adeguati presupposti motivazionali […ndr: e che…] il ruolo ricoperto dal direttore generale e dal direttore sanitario presupponeva, per la specifica rilevanza della funzione ricoperta, la piena conoscenza della normativa in materia.



La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria – incluse la dirigenza degli IRCCS e la composizione delle commissioni di selezione degli idonei – attiene alla materia di potestà legislativa concorrente «tutela della salute», alla luce della stretta inerenza con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza.



L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti.



Si ritiene che, in ragione del combinato disposto degli articoli 8 e 13 della L. 8 marzo 2017, n. 24 , il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto da chi intenda esercitare un'azione di risarcimento del danno da responsabilità medica debba essere comunicato nel termine di 45 giorni all'esercente la professione sanitaria, la qual cosa nel caso di specie non è avvenuta, e che pertanto sul punto è corretta la sentenza di primo grado.



AGENAS ha reso disponibile il nuovo Quaderno che approfondisce la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Gelli) e in particolare l’articolo 13 (Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità). Il Quaderno - Supplemento al numero 48/2023 della rivista Monitor, dedicato alla sicurezza delle cure e alla responsabilità professionale sanitaria - contiene tre contributi a cura del Dott. Francesco Foggia, Sostituto Procuratore Generale della Corte dei conti, dell’Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari Generali e Legali Fondazione IRCCS SAN Gerardo dei Tintori – Monza e dell’Avv. Paolo Piana, Esperto nel campo del Diritto sanitario.



Il Consiglio dei Ministri, riunito venerdì 27 settembre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro della salute Orazio Schillaci e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato il decreto-legge recante “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”.



Il divieto di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) presso strutture sanitarie private accreditate costituisce un «principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti.



L’art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario. La sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura … del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, rendono il datore di lavoro responsabile.



In caso caso di riconoscimento di titolo conseguito presso un Paese non appartenente all’Unione europea…, le disposizioni di cui agli articoli 41 e ss del d.lgs. n. 206 del 2007 trovano applicazione solo “compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita” (co. 3 dell’art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394).



La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale.



Con il decreto n. 232 del 15 dicembre 2023, pubblicato in G.U.R.I. n. 51 del 01/03/2024, il Ministero delle Imprese e del Made In Italy regolamenta la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.



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