IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Personale del SSN

«Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale (sezione terza) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.3, 32, 97, la questione di legittimità costituzionale dell’art.15, comma 7 -bis, lett.b) del d.lgs n.502 del 1992 nella parte in cui non prevede la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di struttura complessa nel settore sanitario».



“In tema di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della concessione dei riposi settimanali e giornalieri ai dirigenti-medici di una struttura sanitaria pubblica, la responsabilità ricade sul Direttore Generale quale legale rappresentante dell'ente e titolare della funzione di garanzia dell'osservanza delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro.”



Così ricostruita la tipologia del rapporto ed involgendo la prestazione cui è tenuto il direttore generale una attività di opera intellettuale (art.2230 cod.civ.), l’inadempimento non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira l’altro contraente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall’art.1176, secondo comma, cod.civ, da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.



In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'interno di organizzazioni aziendali complesse e articolate in più unità produttive, la qualifica di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 può essere attribuita non solo al soggetto posto al vertice dell'intera organizzazione (datore di lavoro "apicale"), ma anche ai soggetti preposti alla direzione delle singole unità produttive. Affinché ciò avvenga, è necessario che tali unità siano dotate di effettiva autonomia finanziaria e tecnico-funzionale e che i soggetti che le dirigono esercitino pieni poteri decisionali e di spesa. In tale configurazione, questi ultimi assumono la posizione di datori di lavoro "sottordinati" a titolo originario (ex lege) per l'ambito di competenza della propria unità, diventando i destinatari diretti degli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 del medesimo decreto, quali la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



La sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte costituzionale ha inciso in modo significativo sulla disciplina del processo penale in materia di responsabilità sanitaria, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva all’imputato di richiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria quale responsabile civile nei casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dall’art. 10 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). La decisione affronta diversi profili di natura costituzionale e sistematica, ponendo al centro l’adeguamento delle garanzie difensive nel processo penale alle omologhe tutele già operative nel processo civile e la coerenza rispetto ai precedenti giurisprudenziali della Consulta in materia di assicurazioni obbligatorie.



Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7- bis dell’art.15 del d.lgs 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dall’art.20 della legge 5 agosto 2002, n.118, l’incarico di direzione di struttura complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art.63 del d.lgs 30 marzo 2001, n.165.



L’espletamento di attività di sostanziale extramoenia da parte di un dirigente medico in regime di esclusività, non consente la fruizione dell’indennità di esclusiva, la cui eventuale erogazione, per errore o per doloso (come nel caso di specie) occultamento al datore di lavoro dell’esercizio di tale attività, comporta la refusione di quanto indebitamente percepito dal medico.



A seguito della novella del 2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente “e deve dare luogo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta dell’Amministrazione, la quale non può che individuare il direttore generale nel “ candidato che ha conseguito il miglior punteggio”, conseguendone dunque un carattere tendenzialmente concorsuale della procedura e l’attrazione alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art.63, co 4, d.lgs n.165 del 2001 ( cfr. Cons. St. sez. III, 30 aprile 2025, n.3684, che richiama le proprie precedenti decisioni n.8344 del 18 ottobre 2024 e n.578 del 24 gennaio 2025).



In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso "informato" al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. Il modulo ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente - la sua sottoscrizione determina l'imputazione dell'atto a chi lo sottoscrive - ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del diritto all'autodeterminazione sanitaria.



In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico (nella specie, protesi d'anca e riduzione di frattura al femore), l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, e ciò tanto sotto il profilo della estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, anche sotto il profilo dello specifico nomen morbi già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso... [segue]



L'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria", è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico - ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l'ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice del merito - rimane l'obbligo per quest'ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall'art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l'affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima";
"Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all'art. 15 legge n. 24 dell'8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile



L’applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui - può incidentalmente notarsi - non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011).



L'infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato, atta a fornire tempestivamente al medico di guardia un quadro preciso delle condizioni cliniche ed orientarlo verso le più adeguate scelte terapeutiche. II dovere di monitorare la stabilità delle condizioni dei pazienti presenti rientra, pertanto, tra gli obblighi specifici del personale infermieristico di pronto soccorso, il quale, nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di emergenza, idonee a pregiudicare la salvaguardia del bene tutelato, ha l'obbligo di allertare i sanitari in servizio, anche in altri reparti dell'ospedale, al fine di consentirne l'intervento in supporto.



Nell'ambito del pubblico impiego, in una causa avviata dal lavoratore per lamentare un danno da dequalificazione professionale, il lavoratore ha l'onere di allegare le mansioni effettivamente svolte, nonché il comparto di appartenenza e il proprio livello di inquadramento, mentre è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assunto secondo cui l'attività non sarebbe stata coerente con l'inquadramento formale; in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest'ultimo grava l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.



In tema di responsabilità sanitaria, la ASL è direttamente responsabile ex art. 1228 c.c. per il fatto colposo del medico convenzionato con il SSN, anche quando questi presti assistenza a pazienti temporaneamente presenti fuori dal proprio comune di residenza. Tale responsabilità trova fondamento nell'art. 19, comma 4, L. 833/1978, che riconosce agli utenti il diritto di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale per motivate ragioni, urgenza o temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale. [segue]



Il disposto dell’art. 15 della legge n. 24/2017 “Gelli-Bianco” non è applicabile al giudizio amministrativo-contabile, essendo espressamente circoscritto ai procedimenti civili e ai procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria.



L’inammissibilità di automatismi tra illegittimità del provvedimento e illiceità della condotta ha, come corollario, il necessario assolvimento, da parte di chi agisce, dell’onere di compiutamente provare il danno che dal comportamento sia disceso all’Erario. Nel caso di specie, alla dimostrazione del fatto potenzialmente foriero di danno, non si è unita la contestuale prova di quest’ultimo nei suoi predicati di certezza e attualità. La Procura ha, infatti, dedotto come ampie allegazioni, la ritenuta illegittimità dell’avvalimento, per asserita violazione, da parte dell’ausiliata e ausiliaria, del precettivo dettato dell’art. 89 d.lgs n.50/2016, senza tuttavia puntualizzare l’effettivo nocumento che sarebbe derivato all’Amministrazione.



Alla luce della previsione speciale di cui all’art.15-ter, D.lgs n.502/92, sia alla luce della previsione generale in tema di pubblico impiego di cui all’art 19, D.lgs n.165/2011, l’incarico di dirigente di struttura complessa deve venirsi a fondare su una procedura comparativa che rispetti anche le clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c ed i cui esiti vengano a basarsi su una motivazione che non si esaurisca in formule generiche e prive di riferimenti specifici alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati- evidentemente del tutto incompatibili con una concreta osservanza della clausola generale di buona fede quale limite all’esercizio dei poteri e facoltà discrezionali- ma esponga in modo adeguato i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.



L’azienda sanitaria non può addurre l'imprevedibilità dell'aggressione per sfuggire alla responsabilità ex art.2087 c.c. per l'evento infortunistico in esame. Dei rischi correlati al pericolo di aggressioni al personale sanitario (in particolare di quello addetto ai “servizi di emergenza-urgenza”) l’azienda sanitaria era pienamente edotta, e va dunque ritenuta responsabile, ove non fornisca la prova di aver ideato ed attuato un programma protettivo in linea con quanto previsto dalla raccomandazione n° 8/2007 o, quanto meno, una propria procedura alternativa (ma non meno protettiva) per prevenire atti di violenza in danno degli operatori.



“la determinazione con cui il direttore generale di una Azienda Sanitaria, per affidare l'incarico di dirigente di struttura complessa (ma il ragionamento può essere esteso anche a quello inerente una struttura semplice per le ragioni di seguito indicate) indìce una selezione interna, si compendia in un atto adottato in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, trattandosi di scelta essenzialmente fiduciaria di un professionista in base ad un elenco di soggetti ritenuti idonei, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”.



logo laterale

DIRETTORE RESPONSABILE
Avv. Vincenza Di Martino

DIRETTORE EDITORIALE
Avv. Giacomo Testa

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Giampiero Proia

REDAZIONE
Via Pompeo Magno, 23/A - 00192 Roma
Telefono +39 06 8072791
Fax +39 06 8075342
Email redazione@iusetsalus.it

REGISTRO DELLA STAMPA
Iscritta al Tribunale di Roma
in data 28/03/2019 al n. 40/2019

Iscriviti alla newsletter

Iscrivendomi acconsento al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

I contributi scientifici sono pubblicati per gentile concessione della Rivista quadrimestrale di diritto sanitario e farmaceutico Ius & Salus:

logo rivista

rivistaiusetsalus.it

Il periodico collabora con Federsanità ed offre un continuo e costante aggiornamento sia normativo che giurisprudenziale sui temi di interesse degli Enti associati:

logo federsanita

federsanita.it

ilmiositojoomla.it

Chiediamo il consenso al trattamento dei dati personali esteso alla profilazione ed all’eventuale trattamento tramite società terze nonché all’uso dei cookie. Cliccando sul bottone "Acconsento", acconsenti al trattamento dei dati necessari al funzionamento del sito e alla memorizzazione del consenso all'installazione di tutti i coookies, compresi quelli di terzi, per un perido di 48 ore, durante le quali non apparirà più questa informativa breve, ma sarà sempre possibile modificare le proprie preferenze accedendo alla informativa estesa contenuta nel sito. Per le finalità di utilizzo, la Privacy Policy e per rivedere la tua scelta in qualsiasi momento, clicca sul pulsante “Privacy e Cookie policy” o sul link presente in fondo ad ogni pagina del sito.