In altre parole, secondo l’esegesi oramai consolidata l’esercizio del potere pianificatorio comunale non avviene secondo un criterio rigorosamente geo- cartografico- salvo ovviamente la pianificazione comunale non ritenga motivatamente di dover delimitare in modo rigoroso tali confini- bensì per zone di pertinenza che individuano bacini di utenza (.......). Sicchè, si è chiaramente affermato che la programmazione territoriale, pur non assegnado una precisa ubicazione a ciascuna farmacia, assegna” una porzione di territorio (sede farmaceutica), più o meno ampia, definita sommariamente attraverso le indicazioni che richiamano a località, frazioni, quartieri et similia, ove l’aspetto prevalente, salvo il limite della distanza legale minima, è essenzialmente l’idoneità della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente( Cons. stato, sez. III, 23 febbraio 2024, n.1779).



