In tema di responsabilità sanitaria, la ASL è direttamente responsabile ex art. 1228 c.c. per il fatto colposo del medico convenzionato con il SSN, anche quando questi presti assistenza a pazienti temporaneamente presenti fuori dal proprio comune di residenza. Tale responsabilità trova fondamento nell'art. 19, comma 4, L. 833/1978, che riconosce agli utenti il diritto di accedere ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale per motivate ragioni, urgenza o temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale. [segue]
Quando il medico convenzionato accetta di prestare assistenza a cittadini non residenti, pur non essendovi obbligato, eroga una prestazione inquadrabile nell'ambito del SSN, per la quale la ASL risponde direttamente. In presenza di elementi che dimostrino l'astratta riconducibilità della prestazione al SSN (come la temporanea presenza del paziente fuori residenza e l'intervento di un medico convenzionato), grava sulla ASL l'onere di provare che il medico abbia agito come libero professionista e non nell'ambito del rapporto di convenzionamento. Tale principio, già consolidato nella giurisprudenza, è stato poi recepito dall'art. 7 L. 24/2017, che ha esteso la responsabilità della struttura sanitaria anche alle prestazioni rese in regime di convenzione con il SSN da professionisti non dipendenti.



