I direttori generali (delle Aziende Sanitarie) devono essere considerati “funzionari neutrali” poiché non sono nominati in base a criteri “puramente fiduciari”, essendo l’affidamento dell’incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e non richiedendosi agli stessi “la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la carica politica”, ma la “corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore”.
Considerazioni sulla sentenza del TAR CAMPANIA, Napoli, n. 2353/2021
[a cura di Vincenza Di Martino, Avvocato del Foro di Roma]