In materia di responsabilità sanitaria, una volta accertato — anche in via presuntiva, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti quali la sequenza temporale tra intervento ed evento lesivo — il nesso causale tra condotta del sanitario e danno patito dal paziente, grava sul medico e sulla struttura la prova dell'esatto adempimento ovvero della causa non imputabile dell'evento ai sensi dell'art. 1218 c.c.; nei fatti anteriori alla l. n. 24/2017, il medico risponde direttamente nei confronti del paziente in forza del contatto sociale qualificato e, unitamente alla struttura, è condannato in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c., salvo il diritto di regresso nella fase interna; ove il nesso causale sia stato definitivamente accertato nella precedente sede di legittimità e tale accertamento sia stato recepito dal giudice del rinvio, il ricorrente che intenda tornare a discuterne è tenuto a produrre specifica documentazione processuale dalla quale risulti la mancata formazione di un giudicato sul punto, non potendo limitarsi a riproporre la questione come se fosse ancora aperta.



