La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8- quinques d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito in legge n. 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell'autorità regionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione.



