IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

Accesso agli atti

L’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale […] e il relativo bilanciamento va necessariamente effettuato in concreto.



Dati gli interessi costituzionalmente rilevanti (salute ex art. 32 Cost., risparmio pubblico ex art. 81 Cost., iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.) e i rapporti di forza dei vari attori (pubblici e privati), la regolazione diretta di taluni aspetti va ricondotta alla massima sintesi per mano dei più elevati livelli istituzionali: di qui il coinvolgimento non solo di fondamentali compagini ministeriali (Salute ed Economia) e di autorità di regolazione (AIFA) ma anche di enti direttamente rappresentativi della sovranità popolare come il Parlamento.



Il diritto di difesa invocato dalla ricorrente –in guisa giustificativa dell’accesso e, dunque, eccettuativa alla regola generale della non ostensibilità di detti documenti per ragioni di riservatezza del terzo controinteressato- è egualmente esplicabile nell’ambito del giudizio civile da parte della ricorrente, in altro modo: non è rinvenibile, in altre parole, né è stato adeguatamente allegato e comprovato dalla ricorrente, la assoluta indispensabilità dei documenti sanitari richiesti rispetto all’oggetto del giudizio, che ben potrà essere proseguito ed istruito senza che dalla mancata esibizione degli atti ex lege 241/90 rivengano danni irreversibili alla sfera giuridica della ricorrente.



Devono considerarsi accessibili i tabulati di presenza o altri documenti attestanti la presenza e l'orario di ingresso e uscita dal luogo di lavoro, relativi al coniuge separato, non ricorrendo alcuno dei casi di limitazione del diritto di accesso previsti dalla L. 241/1990.



Non può dichiararsi in sede giurisdizionale inammissibile, per omessa notifica al controinteressato, il ricorso per l’accesso agli atti della P.A. laddove questa non abbia assicurato la partecipazione dei terzi interessati.



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in data 28/03/2019 al n. 40/2019

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