IUS ET SALUS - Periodico online di diritto sanitario e farmaceutico

2021/3

Il contributo analizza, in chiave sistematica, i principali nodi critici legati alla introduzione dell’obbligo vaccinale nella fase di contrasto e contenimento dell’emergenza pandemica.



Dati gli interessi costituzionalmente rilevanti (salute ex art. 32 Cost., risparmio pubblico ex art. 81 Cost., iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.) e i rapporti di forza dei vari attori (pubblici e privati), la regolazione diretta di taluni aspetti va ricondotta alla massima sintesi per mano dei più elevati livelli istituzionali: di qui il coinvolgimento non solo di fondamentali compagini ministeriali (Salute ed Economia) e di autorità di regolazione (AIFA) ma anche di enti direttamente rappresentativi della sovranità popolare come il Parlamento.



L’esigenza di trovare un... equilibrio tra due... esigenze: quella delle aziende di rettificare i propri dati...; quella della PA di confidare su dati e tempi certi e stabilizzati...  va ricercato nella fissazione di un termine entro il quale la rettifica dei dati da parte delle aziende non è ulteriormente possibile... Tale termine è quello del 30 aprile di ogni anno (art. 1, comma 577, della legge n. 145 del 2018, il quale prevede... che per il payback 2019, anno di prima applicazione, tale termine slitti al 31 luglio 2020).



Il commento prende in esame due sentenze sostanzialmente coeve del Consiglio di Stato la cui lettura critica, pur nella diversità delle vicende che ne formano oggetto e del rispettivo grado di dettaglio, consente di ricostruire un approccio unitario del giudice amministrativo alla individuazione, in sede giurisprudenziale, dei limiti all’esercizio del potere amministrativo in materia di localizzazione degli esercizi farmaceutici al fine di un ordinato assetto del territorio funzionale ad un equo e razionale accesso al servizio da parte dell’utenza.



Compete all’Azienda sanitaria locale la decisione finale sulla deroga all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato... che deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero.



Il contributo analizza, nel quadro delle politiche vaccinali adottate per contrastare la diffusione del coronavirus, i movimenti di pensiero che, assolutizzando la libertà individuale di autodeterminazione, si mostrano contrari alla imposizione dell’obbligo del vaccino e delle connesse certificazioni, e li pone a confronto con l’approccio solidaristico seguito in materia dalla Corte costituzionale e dal giudice amministrativo.



Non va sospesa la disposizione del Ministero dell’Istruzione che dispone la sospensione dal servizio del personale della scuola che non ha effettuato il vaccino Covid-19. In sede di bilanciamento degli interessi contrapposti, prevale rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico che assicura il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e circoscrive situazioni in grado d’incrementare la circolazione del virus.



La nota si sofferma sulla spaccatura creatasi in seno alla giurisprudenza, civile ed amministrativa, dinanzi alla difficoltà di individuare in modo certo la legittima sede giurisdizionale innanzi cui impugnare i provvedimenti conseguenti al mancato adempimento all'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, di cui all’art. 4 D.L. 44/2021. Il contrasto giurisprudenziale non appare di pronta soluzione avendo generato una diatriba lontana dall’essere utilmente definita.



Il medico di medicina generale che certifica il pericolo di un paziente, che svolge la professione sanitaria, a ricevere la somministrazione del vaccino anti covid-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato. Il tampone ha una finalità prevalentemente diagnostica, per accertare l’avvenuta infezione da Sars- CoV-2; mentre il vaccino persegue una funzione anche preventiva, per impedire l’infezione e comunque l’evoluzione patologica della stessa.



Nel procedimento finalizzato all’immissione in commercio di un farmaco autorizzato ai sensi dell’art. 10 comma 6 del D. Lgs. n. 219 del 2006 (hybrid application), l’AIFA, all’esito dell’istruttoria condotta, accertata l’identicità della composizione quali-quantitativa in termini di sostanza attiva ed eccipienti dei medicinali per cui è causa, ha rilasciato un provvedimento autorizzativo legittimo, conforme alla tutela della salute, che l’art. 32 Cost. riconosce quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.



Il contributo illustra le più recenti novità legislative in materia di condizioni di liceità dei trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione di un compito di pubblico interesse, evidenziandone l’impatto sul rapporto, sempre complesso e storicamente mutevole, fra circolazione e trasparenza delle informazioni, da un lato, e riservatezza delle stesse, dall’altro.



Con riguardo alla ragionevolezza della misura della sospensione dall’esercizio della professione e al sotteso bilanciamento tra gli interessi coinvolti … si deve ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, la salvaguardia delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili. Verso costoro sussiste un vincolo di solidarietà,… che impone di scongiurare l’esito paradossale di un contagio veicolato dagli stessi soggetti chiamati alle funzioni di cura ed assistenza.



Le esigenze dell’amministrazione sono il prius… e non possono essere pretermesse o prevaricate da interpretazioni che, alla luce del principio di massima partecipazione, finiscano per imporre all’amministrazione un bene che essa non vuole o non ha chiesto.



La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, … convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 7 … in riferimento all’art. 136 della Costituzione. Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del (medesimo) art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella sua formulazione originaria, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., e agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost..



Nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi. Nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.



La sospensione dal servizio di un’infermiera non vaccinata, ex D.L. n. 44/2021, può costituire soltanto l’extrema ratio e un evento eccezionale, in una azienda medio grande, quale è una Azienda Sanitaria Locale.



Rilevata la sicura assenza del requisito soggettivo e, dunque, l’impossibilità d’invocare il vizio del consenso correlato alla sottoscrizione dell’accordo negoziale con AIFA, in alternativa alla sottoscrizione di un contratto ritenuto ingiusto, l’unica strada percorribile in termini sostanziali e processuali dall’azienda farmaceutica ricorrente è quella di gravare direttamente la nota AIFA, con cui si enunciavano all’azienda le condizioni per raggiungere l’accordo negoziale, oppure quella di subire la riclassificazione in fascia C, per poi tempestivamente impugnarla.



Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il giudizio sul bilanciamento di interessi operato tra il diritto alla salute, quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività, e, indipendentemente da ogni contenzioso circa la titolarità, i diritti commerciali sui farmaci.



La struttura consensuale nella determinazione del prezzo del farmaco induce a ritenere che l’azione pubblica, in questo caso esercitata, assume una valenza autoritativa residuale, in quanto è il consenso prestato dalla parte privata che condiziona il contenuto del provvedimento finale e che costituisce il regolamento dei diversi interessi contrapposti.



Il combinato disposto della L. n. 196/2006 e della L. n. 208/2015 … riconosce la prevalenza ai sistemi di acquisizione di livello regionale, relegandosi a mero ruolo suppletivo e “cedevole” il ricorso alle convenzioni quadro di Consip […]. La maggiore o minore convenienza dell’opzione alternativa non compete a… una mera centrale di committenza, ma … alle Aziende Sanitarie, beneficiarie del servizio oggetto di gara.



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